| 1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
" 1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato
prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa,
ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una
detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione
domiciliare".
2. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si applica con provvedimento
del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena
scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al
semestre in corso a quella data, nella misura di sessanta
giorni, o in quella integrativa di quindici giorni nei casi in
cui siano state già concesse le detrazioni di pena secondo le
norme preesistenti, sempreché, alla data di entrata in vigore
della presente legge, e con riferimento ai semestri presi in
considerazione, risulti provata la partecipazione del
condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri
indicati nel predetto articolo 54, comma 1.
| |