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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2558
DDL0157-0002
Progetto di legge Camera n. 157 - testo presentato - (DDL13-157)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C157. TESTIPDL
...C157.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC157 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Con la seguente proposta di legge
  non si intende proporre una disciplina restrittiva dei
  sondaggi.  Non è una proposta di legge contro i sondaggi, né
  dunque per una concezione della politica antitetica ai
  sondaggi.  Una tale ipotesi sarebbe improponibile, come
  inconcepibile sarebbe la visione speculare: una politica
  affidata soltanto ai sondaggi, con una classe dirigente
  incapace di scegliere e di valutare, più vicina ad un sistema
  plebiscitario. Né l'una, né l'altra di queste prospettive.
     Con questa proposta di legge, ad integrazione e modifica
  delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 10
  dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne
  elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al
  Senato della Repubblica, si ritiene necessario giungere in
  Italia al medesimo regime vigente nei Paesi di democrazia
  avanzata: liberalizzazione nei princìpi e nelle disposizioni
  della legislazione, massima severità nelle sanzioni
  amministrative e di carattere penale previste in caso di
  violazione della legge, introduzione di regole altrettanto
  severe a tutela della trasparenza e della leale
  concorrenza.
     Il confronto in merito all'uso dei sondaggi, alle loro
  modalità di attuazione e in particolare ai criteri di
  diffusione dei loro risultati, è giunto ad un punto limite.  Al
  di là delle norme contenute nella legge n. 515 del 1993,
  l'assenza di un' authority,  con funzioni di controllo e
  garanzia e la sostanziale inefficacia dell'impianto
  sanzionatorio previsto dalla citata legge, sembra aver imposto
  all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica una
  sola prospettiva: impedire l'abuso attraverso una legislazione
  assolutamente restrittiva dei sondaggi.
     Riteniamo, invece, che sia possibile introdurre una
  disciplina legislativa ispirata
 
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  a princìpi liberali ed a
  contestuali, forti, norme di garanzia e di trasparenza, entro
  cui si possano affrontare i problemi, complessi anche sotto il
  profilo culturale e politico, relativi all'uso dei
  sondaggi.
     Il governo Dini, nel disegno di legge sulla  par
  condicio,  approvato nella riunione del Consiglio dei
  Ministri del 17 febbraio 1995 (AC. 2065, XII), mentre da una
  parte sembrava condividere la creazione di un' authority
  nel settore, dall'altra individuava come soluzione
  principale l'estensione dei limiti temporali, in periodo
  elettorale, entro i quali è posto divieto alla diffusione dei
  sondaggi.  Pur comprendendo gli obiettivi di legalità sottesi
  ad una siffatta disposizione, a difesa dei diritti del
  cittadino, giacché non è e non potrebbe essere contestato il
  diritto a realizzare i sondaggi, crediamo sia un errore
  continuare a porre limiti alla loro diffusione; mentre invece
  restano sostanzialmente inalterati i rischi di abuso e di
  concorrenza sleale.
     La via legislativa da intraprendere, anche in Italia come
  è stato in altri Paesi di democrazia avanzata, in realtà è
  opposta a quella filosofia proibizionistica che per altri
  problemi e settori essenziali della società viene proposta e
  applicata, con scarsi se non inesistenti risultati.
     Non assumere una posizione proibizionistica in materia di
  sondaggi, potrà apparire ad alcuni una scelta di basso
  profilo, in relazione ai problemi complessi connessi alle
  indagini di opinione, alla loro legislazione e, in
  particolare, al loro grado di influenza.  Non è così, pur se
  alcune preoccupazioni certamente sono rilevanti: ad esempio il
  rischio, cui ha fatto riferimento il senatore Manconi, che
  alcuni sondaggi "vengano usati non per documentare gli
  orientamenti dell'opinione pubblica, bensì per
  indirizzarli".
     Tuttavia, a nostro avviso, è giunto il momento di
  affrontare questi problemi con l'equilibrio e la maturità che
  sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista sociale
  e culturale, non sono certo privi di motivazioni e di ipotesi
  risolutive.
     D'altronde nella nostra legislazione sono già stati
  individuati e fissati i requisiti indispensabili ad una
  corretta diffusione del sondaggio e dei suoi risultati,
  secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 della legge
  n. 515 del 1993.  Naturalmente tali requisiti potranno e
  dovranno essere integrati, modificati, in rapporto
  all'evoluzione delle metodologie di indagine e quindi dei
  problemi di ordine scientifico e legislativo connessi ai
  sondaggi.  La presente proposta di legge stabilisce, ad
  esempio, di integrare i requisiti necessari a valutare la
  qualità del sondaggio, indicati al comma 2 dell'articolo 6
  della legge n. 515 del 1993, aggiungendo ad essi il "margine
  di errore possibile".
     Ciò che appare essenziale è l'istituzione di un'autorità
  di controllo, fornita dei necessari poteri di indirizzo e di
  intervento.  Un' authority  che abbia funzioni di controllo
  e di regolamentazione, effettivi poteri decisionali in caso di
  violazione e di contenzioso; un ruolo propositivo anche per
  favorire, laddove possibile, una maggiore autoregolamentazione
  del mercato.  Non è un'utopia a basso prezzo, giacché sono
  compatibili i diritti dei cittadini ad un'informazione
  adeguata ed a sondaggi corretti, con le esigenze degli
  istituti di ricerca ad una concorrenza leale sul mercato
  depurata quindi da società ed operatori incapaci di assicurare
  standard  e requisiti di serietà.  Non riteniamo, dunque,
  che la scelta sia quella di limitarsi alla esigenza di
  reprimere, vietando in modo indistinto e immotivato tutti i
  sondaggi di ogni istituto di ricerca, dinanzi agli abusi che
  si sono verificati in particolare da parte degli organi di
  informazione e di comunicazione.
     L'alternativa non è tra liberalizzazione senza regole,
  dunque senza mercato, e repressione dei sondaggi.  La scelta
  del legislatore deve essere fra una logica proibizionistica in
  ragione della quale l'abuso sempre coincide con l'uso, e una
  legislazione positiva, dove l'uso è tutelato dall'abuso. "Non
  si tratta affatto - per riprendere un passo de "Il diritto
  mite" di Zagrebelsky - di una rinuncia, come potrebbe pensarsi
  avendo in mente un ideale meschino e rinunciatario di "giusto
 
                               Pag. 3
 
  mezzo" nel senso dell' aurea mediocritas.  Si tratta
  invece di una maggiore pienezza di vita costituzionale che non
  deve essere sostenuta con l'atteggiamento rassegnato di chi si
  piega a una necessità, in attesa di tempi migliori per
  restaurare una concezione costituzionale, semplificata, meno
  compromissoria e quindi, in questo senso, forte".
     In questi termini è urgente intervenire sotto il profilo
  legislativo.  Non è possibile pensare in Italia ad una legge
  costituzionale, come in Francia.  Pur se al pari dei problemi
  dell'informazione e della comunicazione, non soltanto
  politica, anche l'uso e la realtà dei sondaggi si collocano in
  quell'ambito cui molti costituzionalisti danno un valore
  primario parlando di "costituzione materiale".  Di qui, ad
  esempio, la scelta di nomina del Presidente della Commissione
  per i sondaggi, istituita con la presente proposta di legge,
  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
  formulata dai Presidenti delle Camere.
     La seguente proposta di legge all'articolo 1 modifica il
  comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
  mantenendo il divieto di diffusione dei risultati dei sondaggi
  nella sola fase delle operazioni di voto.  Nel contempo,
  all'articolo 4, si rafforza l'impianto sanzionatorio previsto
  dalla legge n. 515 del 1993: in primo luogo, estendendo
  all'intero periodo di campagna elettorale (o referendaria)
  l'applicazione della pena detentiva prevista per il reato di
  turbative elettorali, di cui all'articolo 100, comma 1, del
  testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
  Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; in secondo luogo,
  stabilendo che alle sanzioni pecuniarie amministrative, di cui
  al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993,
  possono essere aggiunte la sospensione delle pubblicazioni o
  delle trasmissioni e, nel caso del soggetto responsabile del
  sondaggio, l'interdizione dalla professione, per un periodo
  transitorio.
     Il punto di equilibrio tra liberalizzazione e sanzioni più
  severe è identificato, agli articoli 2 e 3, nell'istituzione
  della Commissione per i sondaggi, cui sono attribuite funzioni
  di controllo e di garanzia, poteri sanzionatori e compiti
  regolamentari in ordine ai rapporti contrattuali fra
  committente e soggetto acquirente ed ai requisiti di
  trasparenza degli assetti societari delle società e degli
  istituti di ricerca: fra i quali potrebbe rientrare la
  determinazione dei livelli minimi di remunerazione di un
  sondaggio, per evitare fenomeni analoghi a quelli avvenuti nel
  settore degli  spot  pubblicitari.
     Il presidente della Commissione è nominato con decreto del
  Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge.  I sei membri della Commissione
  sono nominati con determinazione del presidente della
  Commissione: metà fra professori ordinari di discipline
  connesse con la materia dei sondaggi e metà indicati dalle
  associazioni di categoria.  Il loro mandato è di cinque anni e
  non può essere rinnovato.
     La Commmissione deve poter operare di concerto con il
  Garante per la radiodiffusione e l'editoria e con l'Autorità
  garante per la concorrenza e il mercato, laddove ciò sia
  necessario.  L'obiettivo principale della seguente proposta di
  legge è di introdurre norme e istituti più efficaci per la
  trasparenza e la correttezza e la tutela dagli abusi.  Vi sono,
  quindi, aspetti connessi che richiedono la massima
  collaborazione ma, al tempo stesso, anche la creazione di
  un'apposita  authority  in grado di operare concretamente
  e con piena cognizione di causa.
     Oltre alle sanzioni ed all'estensione dei termini entro
  cui si incorre nel reato di turbative elettorali, all'articolo
  5 si stabilisce il divieto ai mezzi di informazione,
  radiotelevisivi e della carta stampata, ed a qualsiasi altro
  operatore della comunicazione, di usare i termini "sondaggio",
  "ricerca" o "indagine" in assenza dei requisiti metodologici e
  scientifici propri di un sondaggio tra i quali, in primo
  luogo, la presenza di un campione rappresentativo della
  popolazione di riferimento cui sottoporre un questionario.
 
                               Pag. 4
 
     All'articolo 6 la presente proposta di legge introduce un
  vincolo severo anche nei confronti della possibilità di
  adoperare i risultati dei sondaggi come materiale di
  propaganda elettorale.  E' una disposizione di legge che
  riguarda non soltanto i sondaggi resi pubblici ma anche quelli
  di natura riservata, per i quali più concreto sarebbe il
  rischio di un'informazione parziale e priva di ogni
  verifica.
     All'articolo 7 si rende esplicito il divieto di diffondere
  i risultati dei sondaggi in assenza dei requisiti previsti al
  comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 515 del 1993, come
  modificato dall'articolo 1 della presente proposta di
  legge.
 
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