| Onorevoli Colleghi! - Con la seguente proposta di legge
non si intende proporre una disciplina restrittiva dei
sondaggi. Non è una proposta di legge contro i sondaggi, né
dunque per una concezione della politica antitetica ai
sondaggi. Una tale ipotesi sarebbe improponibile, come
inconcepibile sarebbe la visione speculare: una politica
affidata soltanto ai sondaggi, con una classe dirigente
incapace di scegliere e di valutare, più vicina ad un sistema
plebiscitario. Né l'una, né l'altra di queste prospettive.
Con questa proposta di legge, ad integrazione e modifica
delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica, si ritiene necessario giungere in
Italia al medesimo regime vigente nei Paesi di democrazia
avanzata: liberalizzazione nei princìpi e nelle disposizioni
della legislazione, massima severità nelle sanzioni
amministrative e di carattere penale previste in caso di
violazione della legge, introduzione di regole altrettanto
severe a tutela della trasparenza e della leale
concorrenza.
Il confronto in merito all'uso dei sondaggi, alle loro
modalità di attuazione e in particolare ai criteri di
diffusione dei loro risultati, è giunto ad un punto limite. Al
di là delle norme contenute nella legge n. 515 del 1993,
l'assenza di un' authority, con funzioni di controllo e
garanzia e la sostanziale inefficacia dell'impianto
sanzionatorio previsto dalla citata legge, sembra aver imposto
all'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica una
sola prospettiva: impedire l'abuso attraverso una legislazione
assolutamente restrittiva dei sondaggi.
Riteniamo, invece, che sia possibile introdurre una
disciplina legislativa ispirata
Pag. 2
a princìpi liberali ed a
contestuali, forti, norme di garanzia e di trasparenza, entro
cui si possano affrontare i problemi, complessi anche sotto il
profilo culturale e politico, relativi all'uso dei
sondaggi.
Il governo Dini, nel disegno di legge sulla par
condicio, approvato nella riunione del Consiglio dei
Ministri del 17 febbraio 1995 (AC. 2065, XII), mentre da una
parte sembrava condividere la creazione di un' authority
nel settore, dall'altra individuava come soluzione
principale l'estensione dei limiti temporali, in periodo
elettorale, entro i quali è posto divieto alla diffusione dei
sondaggi. Pur comprendendo gli obiettivi di legalità sottesi
ad una siffatta disposizione, a difesa dei diritti del
cittadino, giacché non è e non potrebbe essere contestato il
diritto a realizzare i sondaggi, crediamo sia un errore
continuare a porre limiti alla loro diffusione; mentre invece
restano sostanzialmente inalterati i rischi di abuso e di
concorrenza sleale.
La via legislativa da intraprendere, anche in Italia come
è stato in altri Paesi di democrazia avanzata, in realtà è
opposta a quella filosofia proibizionistica che per altri
problemi e settori essenziali della società viene proposta e
applicata, con scarsi se non inesistenti risultati.
Non assumere una posizione proibizionistica in materia di
sondaggi, potrà apparire ad alcuni una scelta di basso
profilo, in relazione ai problemi complessi connessi alle
indagini di opinione, alla loro legislazione e, in
particolare, al loro grado di influenza. Non è così, pur se
alcune preoccupazioni certamente sono rilevanti: ad esempio il
rischio, cui ha fatto riferimento il senatore Manconi, che
alcuni sondaggi "vengano usati non per documentare gli
orientamenti dell'opinione pubblica, bensì per
indirizzarli".
Tuttavia, a nostro avviso, è giunto il momento di
affrontare questi problemi con l'equilibrio e la maturità che
sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista sociale
e culturale, non sono certo privi di motivazioni e di ipotesi
risolutive.
D'altronde nella nostra legislazione sono già stati
individuati e fissati i requisiti indispensabili ad una
corretta diffusione del sondaggio e dei suoi risultati,
secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 della legge
n. 515 del 1993. Naturalmente tali requisiti potranno e
dovranno essere integrati, modificati, in rapporto
all'evoluzione delle metodologie di indagine e quindi dei
problemi di ordine scientifico e legislativo connessi ai
sondaggi. La presente proposta di legge stabilisce, ad
esempio, di integrare i requisiti necessari a valutare la
qualità del sondaggio, indicati al comma 2 dell'articolo 6
della legge n. 515 del 1993, aggiungendo ad essi il "margine
di errore possibile".
Ciò che appare essenziale è l'istituzione di un'autorità
di controllo, fornita dei necessari poteri di indirizzo e di
intervento. Un' authority che abbia funzioni di controllo
e di regolamentazione, effettivi poteri decisionali in caso di
violazione e di contenzioso; un ruolo propositivo anche per
favorire, laddove possibile, una maggiore autoregolamentazione
del mercato. Non è un'utopia a basso prezzo, giacché sono
compatibili i diritti dei cittadini ad un'informazione
adeguata ed a sondaggi corretti, con le esigenze degli
istituti di ricerca ad una concorrenza leale sul mercato
depurata quindi da società ed operatori incapaci di assicurare
standard e requisiti di serietà. Non riteniamo, dunque,
che la scelta sia quella di limitarsi alla esigenza di
reprimere, vietando in modo indistinto e immotivato tutti i
sondaggi di ogni istituto di ricerca, dinanzi agli abusi che
si sono verificati in particolare da parte degli organi di
informazione e di comunicazione.
L'alternativa non è tra liberalizzazione senza regole,
dunque senza mercato, e repressione dei sondaggi. La scelta
del legislatore deve essere fra una logica proibizionistica in
ragione della quale l'abuso sempre coincide con l'uso, e una
legislazione positiva, dove l'uso è tutelato dall'abuso. "Non
si tratta affatto - per riprendere un passo de "Il diritto
mite" di Zagrebelsky - di una rinuncia, come potrebbe pensarsi
avendo in mente un ideale meschino e rinunciatario di "giusto
Pag. 3
mezzo" nel senso dell' aurea mediocritas. Si tratta
invece di una maggiore pienezza di vita costituzionale che non
deve essere sostenuta con l'atteggiamento rassegnato di chi si
piega a una necessità, in attesa di tempi migliori per
restaurare una concezione costituzionale, semplificata, meno
compromissoria e quindi, in questo senso, forte".
In questi termini è urgente intervenire sotto il profilo
legislativo. Non è possibile pensare in Italia ad una legge
costituzionale, come in Francia. Pur se al pari dei problemi
dell'informazione e della comunicazione, non soltanto
politica, anche l'uso e la realtà dei sondaggi si collocano in
quell'ambito cui molti costituzionalisti danno un valore
primario parlando di "costituzione materiale". Di qui, ad
esempio, la scelta di nomina del Presidente della Commissione
per i sondaggi, istituita con la presente proposta di legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
formulata dai Presidenti delle Camere.
La seguente proposta di legge all'articolo 1 modifica il
comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
mantenendo il divieto di diffusione dei risultati dei sondaggi
nella sola fase delle operazioni di voto. Nel contempo,
all'articolo 4, si rafforza l'impianto sanzionatorio previsto
dalla legge n. 515 del 1993: in primo luogo, estendendo
all'intero periodo di campagna elettorale (o referendaria)
l'applicazione della pena detentiva prevista per il reato di
turbative elettorali, di cui all'articolo 100, comma 1, del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; in secondo luogo,
stabilendo che alle sanzioni pecuniarie amministrative, di cui
al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993,
possono essere aggiunte la sospensione delle pubblicazioni o
delle trasmissioni e, nel caso del soggetto responsabile del
sondaggio, l'interdizione dalla professione, per un periodo
transitorio.
Il punto di equilibrio tra liberalizzazione e sanzioni più
severe è identificato, agli articoli 2 e 3, nell'istituzione
della Commissione per i sondaggi, cui sono attribuite funzioni
di controllo e di garanzia, poteri sanzionatori e compiti
regolamentari in ordine ai rapporti contrattuali fra
committente e soggetto acquirente ed ai requisiti di
trasparenza degli assetti societari delle società e degli
istituti di ricerca: fra i quali potrebbe rientrare la
determinazione dei livelli minimi di remunerazione di un
sondaggio, per evitare fenomeni analoghi a quelli avvenuti nel
settore degli spot pubblicitari.
Il presidente della Commissione è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. I sei membri della Commissione
sono nominati con determinazione del presidente della
Commissione: metà fra professori ordinari di discipline
connesse con la materia dei sondaggi e metà indicati dalle
associazioni di categoria. Il loro mandato è di cinque anni e
non può essere rinnovato.
La Commmissione deve poter operare di concerto con il
Garante per la radiodiffusione e l'editoria e con l'Autorità
garante per la concorrenza e il mercato, laddove ciò sia
necessario. L'obiettivo principale della seguente proposta di
legge è di introdurre norme e istituti più efficaci per la
trasparenza e la correttezza e la tutela dagli abusi. Vi sono,
quindi, aspetti connessi che richiedono la massima
collaborazione ma, al tempo stesso, anche la creazione di
un'apposita authority in grado di operare concretamente
e con piena cognizione di causa.
Oltre alle sanzioni ed all'estensione dei termini entro
cui si incorre nel reato di turbative elettorali, all'articolo
5 si stabilisce il divieto ai mezzi di informazione,
radiotelevisivi e della carta stampata, ed a qualsiasi altro
operatore della comunicazione, di usare i termini "sondaggio",
"ricerca" o "indagine" in assenza dei requisiti metodologici e
scientifici propri di un sondaggio tra i quali, in primo
luogo, la presenza di un campione rappresentativo della
popolazione di riferimento cui sottoporre un questionario.
Pag. 4
All'articolo 6 la presente proposta di legge introduce un
vincolo severo anche nei confronti della possibilità di
adoperare i risultati dei sondaggi come materiale di
propaganda elettorale. E' una disposizione di legge che
riguarda non soltanto i sondaggi resi pubblici ma anche quelli
di natura riservata, per i quali più concreto sarebbe il
rischio di un'informazione parziale e priva di ogni
verifica.
All'articolo 7 si rende esplicito il divieto di diffondere
i risultati dei sondaggi in assenza dei requisiti previsti al
comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 515 del 1993, come
modificato dall'articolo 1 della presente proposta di
legge.
| |