| 1. All'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Dall'inizio e fino alla chiusura delle operazioni di
voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito e sugli
orientamenti politici degli elettori.";
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
h-bis) "il margine di errore possibile".
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