| 1. In attesa di una generale disciplina dei parchi
scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione
dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi
scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma
di consorzio, società consortile o società per azioni, con
partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati,
possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i
progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti
esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da
sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi
contratti, secondo le modalità e gli strumenti previsti, per
l'attuazione degli interventi, dalla stessa legge 17 febbraio
1982, n. 46.
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