| 1. E' istituita la Commissione per i sondaggi, di seguito
denominata "Commissione", cui sono attribuiti i compiti e il
ruolo di Autorità. La Commissione è composta da sei membri
oltre al presidente. Ne sono chiamati a far parte tre
professori ordinari di discipline afferenti alla materia e tre
membri indicati dalle associazioni di categoria.
2. Il presidente della Commissione è nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, d'intesa fra loro, entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al presidente compete una retribuzione pari a quella
spettante ai giudici della Corte costituzionale.
4. I membri della Commissione sono nominati con
determinazione del presidente della Commissione, entro
quindici giorni dalla sua nomina.
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5. Il presidente ed i membri della Commissione restano in
carica per cinque anni e per non più di un mandato.
6. Le spese di funzionamento dell'ufficio di presidenza e
quelle relative alle attività della Commissione sono poste a
carico di un fondo iscritto in un apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte
dei conti.
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