| 1. Alla Commissione sono attribuite funzioni di controllo
e di garanzia, con i relativi poteri sanzionatori e di
intervento in ordine alle modalità ed ai requisiti dei
sondaggi ed in particolare alle procedure di rilevamento, e
compiti propositivi e regolamentari, in particolare in merito
alle regole contrattuali in essere fra committente e soggetto
acquirente.
2. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione
indica, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, i requisiti di trasparenza degli assetti
societari cui le società di ricerca devono fare riferimento ed
attenersi. Le società e gli istituti di ricerca comunicano al
presidente della Commissione ogni variazione nei loro assetti
societari.
3. Il soggetto acquirente deposita copia integrale del
materiale originale di ogni sondaggio pubblico, presso un
apposito archivio della Commissione.
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