| 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, da parte
di organi di informazione per via radiotelevisiva, o a mezzo
stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, il
Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica ai
soggetti responsabili le sanzioni pecuniarie amministrative di
cui al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 515 del
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1993, fino alla sanzione dell'oscuramento della rete
televisiva o della sospensione delle trasmissioni
dell'emittente radiofonica o delle pubblicazioni, da un minimo
di un giorno ad un massimo di tre giorni, in relazione alla
gravità della violazione.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, da parte
del responsabile del sondaggio, il presidente della
Commissione ne propone alla Commissione, che decide a
maggioranza dei suoi membri, l'interdizione dall'esercizio
della professione per un periodo non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno.
3. Qualora la violazione sia commessa nei periodi di
campagna elettorale o referendaria e dall'inizio alla chiusura
delle operazioni elettorali, alle sanzioni pecuniarie
amministrative ed alle sanzioni sospensive, si aggiunge
l'applicazione della pena detentiva prevista dall'articolo
100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
per le turbative elettorali.
4. La Commissione può intervenire su proposta del
presidente, qualora egli ravvisi o sia palese la violazione
delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari, ovvero
per effetto di ricorso presso la Commissione stessa. La
Commissione deve assumere una decisione entro tre giorni dal
deposito del ricorso presso i suoi uffici, o, qualora non sia
stato presentato ricorso, entro cinque giorni dal momento in
cui è avvenuta la pubblicazione o la diffusione dei risultati
del sondaggio in questione. Durante gli ultimi sette giorni
della campagna elettorale o referendaria, i tempi di esame e
di giudizio della Commissione non possono superare un giorno
dalla pubblicazione o dalla diffusione dei risultati del
sondaggio.
5. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, dopo le parole: "Qualora la violazione delle
medesime norme sia commessa durante lo
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svolgimento delle
votazioni", sono inserite le seguenti: "o nell'intero periodo
di campagna elettorale o referendaria".
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