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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2562
DDL0157-0006
Progetto di legge Camera n. 157 - testo presentato - (DDL13-157)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C157. TESTIPDL
...C157.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC157 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  In caso di violazione delle disposizioni di cui al
  comma 2 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
  come modificato dall'articolo 1 della presente legge, da parte
  di organi di informazione per via radiotelevisiva, o a mezzo
  stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, il
  Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica ai
  soggetti responsabili le sanzioni pecuniarie amministrative di
  cui al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 515 del
 
                               Pag. 7
 
  1993, fino alla sanzione dell'oscuramento della rete
  televisiva o della sospensione delle trasmissioni
  dell'emittente radiofonica o delle pubblicazioni, da un minimo
  di un giorno ad un massimo di tre giorni, in relazione alla
  gravità della violazione.
     2.  In caso di violazione delle disposizioni di cui al
  comma 2 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
  come modificato dall'articolo 1 della presente legge, da parte
  del responsabile del sondaggio, il presidente della
  Commissione ne propone alla Commissione, che decide a
  maggioranza dei suoi membri, l'interdizione dall'esercizio
  della professione per un periodo non inferiore a tre mesi e
  non superiore ad un anno.
     3.  Qualora la violazione sia commessa nei periodi di
  campagna elettorale o referendaria e dall'inizio alla chiusura
  delle operazioni elettorali, alle sanzioni pecuniarie
  amministrative ed alle sanzioni sospensive, si aggiunge
  l'applicazione della pena detentiva prevista dall'articolo
  100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme
  per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
  per le turbative elettorali.
     4.  La Commissione può intervenire su proposta del
  presidente, qualora egli ravvisi o sia palese la violazione
  delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari, ovvero
  per effetto di ricorso presso la Commissione stessa.  La
  Commissione deve assumere una decisione entro tre giorni dal
  deposito del ricorso presso i suoi uffici, o, qualora non sia
  stato presentato ricorso, entro cinque giorni dal momento in
  cui è avvenuta la pubblicazione o la diffusione dei risultati
  del sondaggio in questione.  Durante gli ultimi sette giorni
  della campagna elettorale o referendaria, i tempi di esame e
  di giudizio della Commissione non possono superare un giorno
  dalla pubblicazione o dalla diffusione dei risultati del
  sondaggio.
     5.  Al comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre
  1993, n. 515, dopo le parole: "Qualora la violazione delle
  medesime norme sia commessa durante lo
 
                               Pag. 8
 
  svolgimento delle
  votazioni", sono inserite le seguenti: "o nell'intero periodo
  di campagna elettorale o referendaria".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-157 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0157 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=028 PAGFIN=0008 RIGFIN=004 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=015700 00 FASCIDC=13DDL0157 SORTNAV=0015700 000 00000 ZZDDLC157 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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