| 1. E' fatto divieto ai mezzi di informazione,
radiotelevisivi e della carta stampata, ed a qualsiasi
operatore della comunicazione, di usare i termini "sondaggio",
"ricerca", "indagine", per operazioni che non presentino i
requisiti scientifici e metodologici dovuti e in particolare
un campione rappresentativo della popolazione di riferimento
cui sottoporre un questionario.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 il Garante per la radiodiffusione e l'editoria procede
alla sospensione della trasmissione televisiva o radiofonica o
delle pubblicazioni, per un periodo non inferiore a due giorni
e non superiore a sette giorni. Per trasmissioni o
pubblicazioni aventi scadenza periodica, la sospensione non
puo essere inferiore a due numeri e superiore a quattro.
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