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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2567
DDL0158-0002
Progetto di legge Camera n. 158 - testo presentato - (DDL13-158)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C158. TESTIPDL
...C158.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC158 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Da quando si sono introdotte
  nell'ordinamento le misure alternative alla detenzione, molti
  hanno sottolineato che vi era un'incoerenza tra queste misure,
  ed il modo in cui era ed è disciplinata la liberazione
  condizionale.
     L'istituto della liberazione condizionale fu introdotto in
  Italia, come è noto, per la prima volta con il vecchio codice
  Zanardelli del 1889.
     Il codice Rocco recepì l'istituto modificando la
  competenza per la revoca, rimessa al giudice dell'esecuzione,
  ma lasciando intatta la competenza a concedere la liberazione
  condizionale al Ministro di grazia e giustizia.
     Con successive modifiche, apportate dalla legge 27 giugno
  1942, n.  827, e dalla legge 25 novembre 1962, n.  1634, la
  liberazione condizionale fu profondamente mutata rispetto al
  disegno originario; intanto venne modificato il periodo di
  pena da scontare per poter essere ammessi al beneficio, poi se
  ne consentì l'estensione ai condannati a pene brevi che,
  incoerentemente, ne erano esclusi, e, con la riforma del 1962,
  se ne consentì la praticabilità agli ergastolani che avessero
  scontato ventotto anni di reclusione.
     Con quest'ultima riforma, tra l'altro, si fece il primo
  passo, e sino ad ora l'unico, per eliminare il contrasto tra
  la pena perpetua dell'ergastolo ed il fine rieducativo delle
  pene voluto e sancito dall'articolo 27 della Costituzione.  La
  legge n.  1634 del 1962 introduceva, però, un principio,
  quello del "sicuro ravvedimento" perché la liberazione fosse
  accordata e d'altro canto, prevedeva la revoca automatica del
  beneficio anche per violazioni di nessun rilievo (articolo 177
  del codice penale: "La liberazione condizionale è revocata se
  la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione
  della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi
 
                               Pag. 2
 
  inerenti alla libertà vigilata"). E, se non bastasse, modificò
  anche i presupposti oggettivi per la concessione,
  differenziandoli in caso di recidiva ed eliminando di fatto la
  possibilità di usufruirne per i condannati a pene brevi,
  poiché venne introdotto il principio che per fruirne occorreva
  aver espiato almeno trenta mesi di reclusione.
     Una importante sentenza della Corte costituzionale, la n.
  204 del 27 giugno 1974, ha consentito di fare molti passi
  avanti verso la modernizzazione di questo istituto.  Intanto
  essa ha affermato in maniera chiara la natura giurisdizionale
  del procedimento di concessione, sino ad allora rimessa al
  Ministro.  Inoltre ha affermato in maniera esemplare un
  principio fondamentale "il diritto per il condannato a che,
  verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto
  sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa
  punitiva venga riesaminato".
     In conseguenza di questa sentenza il Parlamento è stato
  costretto a varare una nuova legge, la legge 12 febbraio 1975,
  n.  6, con cui è stata introdotta la competenza della Corte
  d'appello del distretto in cui il condannato espia al momento
  della presentazione dell'istanza di liberazione
  condizionale.
     Con la stessa legge si previde che il condannato potesse
  ripresentare la domanda solo dopo tre mesi dalla data di
  presentazione di altra domanda non accolta.
     Ma il 1975 è stato l'anno della riforma dell'ordinamento
  penitenziario e dell'introduzione delle prime misure
  alternative alla detenzione affidate alla competenza delle
  sezioni di sorveglianza appositamente istituite.
     Le misure alternative alla detenzione introdotte con la
  riforma consentivano di coprire un vuoto nella disciplina
  delle pene detentive brevi con l'affidamento in prova al
  servizio sociale per i condannati a non più di trenta mesi e
  con la semilibertà per i condannati a non più di sei mesi e
  per tutti coloro che avessero scontato metà della pena nel
  caso di pene superiori a sei mesi.
     Anche dopo la legge di riforma, e dopo la legge n.  6 del
  1975, rimaneva in piedi una contraddizione tra le due
  discipline specie per quanto riguardava l'autorità competente.
  Questa contraddizione è stata sanata con la legge 10 ottobre
  1986, n.  663, che ha affidato la competenza a decidere sulla
  liberazione condizionale al tribunale di sorveglianza, nuovo
  termine per designare le vecchie sezioni di sorveglianza.
  Inoltre si è abbassato, con questa legge, il limite per la
  liberazione degli ergastolani da ventotto a ventisei anni, e
  si è allargata la applicabilità dell'affidamento in prova al
  servizio sociale e della semilibertà sino a pene non superiori
  a tre anni e si è consentito agli ergastolani di usufruire
  della semilibertà dopo vent'anni di pena.
     Specie dopo l'introduzione di queste norme è divenuto
  evidente che la mancanza di qualsiasi coordinamento tra
  l'istituto della liberazione condizionale e le misure
  alternative alla detenzione avrebbe potuto procurare
  conseguenze di sostanziale ingiustizia.  Ad esempio, nel caso
  di pena detentiva compresa tra tre e cinque anni si verifica
  la strana circostanza che essendo la metà di queste pene
  inferiori a trenta mesi, si puo accedere alla semilibertà
  prima della liberazione condizionale.  Ma ancora nel caso di
  condanna a trent'anni si verifica questa situazione: il
  condannato puo essere ammesso alla semilibertà dopo quindici
  anni ma può accedere alla liberazione condizionale solo dopo
  venticinque anni e cioè dieci anni dopo aver ottenuto la
  semilibertà.
     Dunque, se davvero si crede nei valori del recupero e del
  reinserimento sociale del detenuto non si può tollerare che si
  protragga una situazione di scoordinamento quale quella sopra
  descritta.  Ed è per questa ragione che si è deciso di
  presentare questa proposta di legge che, riformando l'istituto
  della liberazione condizionale, lo coordini con le recenti
  riforme, con la "legge Gozzini" (cioè la citata legge n.  663
  del 1986), nell'intento di rendere questo importante strumento
  di reinserimento davvero efficace e praticabile senza quelle
 
                               Pag. 3
 
  limitazioni e quelle incongruenze che ne hanno limitato sino
  ad oggi l'efficacia e la portata.
     Occorre, cioè, creare le condizioni perché il tribunale di
  sorveglianza possa serenamente scegliere sulle misure da
  applicare senza che vi siano, ad esempio tra la semilibertà e
  la liberazione condizionale, differenze tali da renderle del
  tutto alternative.
     Per ottenere questo occorre che siano correlati i
  requisiti oggettivi necessari, poiché è evidente che mentre la
  semilibertà può consentire al detenuto di prepararsi ad
  affrontare anche dal punto di vista delle esigenze materiali
  la vita all'esterno, è attraverso la liberazione condizionale
  che si attua la risocializzazione completa del detenuto.
     Non dimentichiamo che dal 1982 per i "pentiti" non vale il
  requisito del residuo di pena inferiore a cinque anni per
  usufruire della liberazione condizionale; dunque estendere
  questo beneficio a tutti può significare anche dare un preciso
  segnale di uscita dalla legislazione dell'emergenza,
  eliminando un privilegio a favore di una categoria.
     Dunque poche norme di estrema chiarezza: 1) liberazione a
  metà pena per i detenuti a pene di qualsiasi durata, quando
  abbiano tenuto un comportamento che fa ritenere ingiustificato
  il protrarsi della pena detentiva (non più, quindi,
  l'indefinibile "sicuro ravvedimento" e non più limiti che
  penalizzavano coloro che avevano da scontare pene brevi); 2)
  l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale
  dopo vent'anni (e non ventisei); 3) nei casi di condannati con
  recidiva reiterata o specifica il limite per l'accesso alla
  liberazione condizionale diventa di tre quarti della pena
  inflitta; ove si tratti di condannato all'ergastolo, il limite
  è di ventisei anni.  In questi casi la liberazione condizionale
  può essere concessa dopo due anni di semilibertà e lavoro
  esterno; 4) la liberazione condizionale può essere revocata se
  la persona che fruisce del beneficio commette un delitto o più
  contravvenzioni (e non una sola) della stessa indole; 5) in
  caso di revoca, valutata la condotta, il giudice detrae
  dall'esecuzione della pena una quota non superiore alla metà
  del periodo trascorso in libertà e nel caso che la revoca non
  dipenda dall'esito negativo del beneficio, l'intero periodo
  trascorso in libertà viene detratto dalla pena ancora da
  scontare.
 
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