| 1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 176. - (Liberazione condizionale). - Il
condannato a pena detentiva che, durante il tempo di
esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da
far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi
dell'esecuzione della pena detentiva, può essere ammesso alla
liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena
inflitta.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla
liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato
almeno vent'anni di pena.
Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dai capoversi
dell'articolo 99, il condannato a pena detentiva può essere
ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato
almeno tre quarti della pena inflitta e il condannato
all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale
quando abbia effettivamente scontato almeno ventisei anni di
pena.
Nei casi in cui al comma precedente, il condannato che
dopo due anni di semilibertà e di lavoro esterno ha dato prova
di condotta regolare, può essere ammesso alla liberazione
condizionale per il restante periodo di pena.
La concessione della liberazione condizionale è
subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di
trovarsi nell'impossibilità di adempierle".
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