| 1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art 177. - (Revoca della liberazione condizionale
ed estinzione della pena). - Nei confronti del condannato
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ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa
l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il
condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di
condanna e con un provvedimento successivo.
La libertà condizionale è revocata se la persona liberata
commette un delitto o più contravvenzioni della stessa indole
ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà
vigilata disposta a termini dell'articolo 230, primo comma,
numero 2).
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, od un massimo
di tre anni dalla data del provvedimento di libertà
condizionale, senza che sia intervenuta alcuna causa di
revoca, le pene principali ed accessorie rimangono estinte e
sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal
giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento
successivo.
In caso di revoca il giudice stabilisce, valutata la
condotta complessivamente tenuta dal condannato, che sia
detratta dall'esecuzione della pena una quota del periodo
trascorso in libertà non superiore alla metà.
In caso di revoca per motivi non dipendenti dall'esito
negativo del beneficio, il periodo trascorso in libertà vale
come espiazione di pena".
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