| 1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per
le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in
base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma
conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per
le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione
attivati secondo l'ordinamento didattico emanato ai sensi
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a
tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio
delle attività di cui ai profili professionali disciplinati
con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994,
numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994,
numeri 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
6 del 9 gennaio 1995.
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