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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2571
DDL0159-0002
Progetto di legge Camera n. 159 - testo presentato - (DDL13-159)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C159. TESTIPDL
...C159.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC159 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge
  ripropone un testo già da me presentato nella X legislatura al
  Senato della Repubblica, insieme ai senatori Boato, Modugno,
  Strik Lievers e Pollice, e nella XII legislatura alla Camera
  dei deputati.  In questi anni il quadro di riferimento delle
  norme che regolano l'associazionismo non è sostanzialmente
  mutato; pertanto viene riproposto integralmente l'articolato
  con la relazione di accompagnamento.
     In questi anni il principio della libertà di associazione
  si è irradiato dal piano delle proclamazioni astratte al
  terreno pratico attraverso iniziative diffuse e coinvolgenti
  tante energie della società civile.
     Il ruolo prezioso svolto, nella dinamica collettiva, da
  varie forme di partecipazione politica e sociale è
  riconosciuto dalla stessa Costituzione, che indica particolari
  strumenti in mano ai cittadini per concorrere in modo
  organizzato alla vita del Paese: tra questi, un posto di primo
  piano occupa il riconoscimento della libertà di riunione
  (articolo 17) e di associazione (articolo 18).
     La stessa esperienza di vita democratica ha contribuito a
  sottolineare la rilevanza di questa molteplicità di forme di
  partecipazione e ad evidenziare la problematica
  dell'autorganizzazione dei cittadini, intesa sia come libertà
  di associazione senza limiti o vincoli particolari, sia come
  strumento positivo ed efficace di valorizzazione della
  dialettica sociale, culturale e politica.
     La Repubblica, per garantire la vitalità dello stesso
  pluralismo associativo, ha interesse a favorire e, in altri
  termini, sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita
  collettiva tramite i diversi "canali" che la Costituzione
  prevede e che l'evoluzione della società ripropone.
 
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  Tale garanzia si inquadra, dunque, nell'ampio spazio dato al
  principio pluralista ed all'autonomia delle formazioni
  sociali, che hanno trovato espressione anche nell'articolo 2
  della Costituzione.
     Tuttavia il quadro legislativo vigente si presenta, in
  questo settore, piuttosto carente; così, riguardo ad una
  legislazione in materia di associazionismo, nel nostro Paese
  manca una normativa unitaria di sostegno delle diverse forme
  di partecipazione collettiva alla vita sociale, mentre in
  altri Paesi già esiste una legislazione per favorire e
  sorreggere il fenomeno associativo in campo sociale ed
  umanitario.
     In tale contesto, è da rilevare come alcune regioni hanno
  provveduto a questa primaria esigenza con provvedimenti propri
  (a tal propostito, è significativa la legge della regione
  Veneto 8 novembre 1983, n. 55), mentre, a livello nazionale,
  la stratificazione di interventi legislativi di settore e la
  disorganicità dell'ordinamento hanno prodotto effetti negativi
  sotto diversi profili.
     Infatti, il contributo statale assicurato a singole
  associazioni ha determinato che, seppure la maggior parte di
  questi enti risulta meritevole del sostegno accordato, tale
  meccanismo può dar luogo al rischio di indebiti favoritismi o
  della ricerca dei mezzi indispensabili per la propria attività
  presso quelle forze politiche che sorreggano le loro ragioni
  in sede parlamentare.
     Già una precedente proposta di legge (primo firmatario
  Teodori), presentata alla Camera il 17 novembre 1989, riferiva
  che, nel luglio 1988, il Gruppo federalista europeo della
  Camera aveva avanzato una richiesta alla Corte dei conti,
  avvalendosi della facoltà conferita dall'articolo 148 del
  Regolamento della Camera, al fine di conoscere la complessa
  realtà della spesa pubblica statale.  L'analisi condotta dalla
  Corte con riferimento ai due esercizi 1986 e 1987 svolgeva
  alcune considerazioni fondamentali: innanzi tutto, "i modelli
  e le scelte che andranno ad essere adottate in sede
  legislativa... dovranno tener conto dell'esigenza di
  introdurre regole intese alla crescita culturale più autentica
  della società; regole che, nel rispetto delle libertà
  pluralistiche, pongano anche limiti alla formazione degli
  innumerevoli rivoli di denaro pubblico, talvolta di entità
  assolutamente irrisoria, che vengono fatti affluire, senza
  discrimine, a una miriade di soggetti, soprattutto privati, in
  forme di contributi, sovvenzioni, premi, aiuti, variamente
  denominati...  L'esigenza di ricondurre a controllo anche
  questo settore della spesa pubblica sembra evidente e deve
  tradursi, per essere soddisfatta, in interventi legislativi di
  rigore, che pongano quanto meno i princìpi della effettività
  delle esigenze per l'erogazione delle sovvenzioni e l'obbligo
  di dimostrarle; del riscontro del buon esito delle erogazioni
  prima di dar corso alle successive; della rispondenza a linee
  programmatiche ben precise dell'amministrazione" (confrontare,
  al riguardo, atto Camera n. 4358 della X legislatura).
     A questo proposito, si pone con chiarezza l'esigenza di
  percorrere nuove strade, attraverso la predisposizione di
  strumenti normativi efficaci in tal senso; occorre, dunque,
  attivare una serie di meccanismi di sostegno a favore di quei
  soggetti giuridici che contribuiscono, con la loro opera, alla
  realizzazione del principio costituzionale della
  partecipazione dei cittadini alla vita sociale del Paese.
  D'altra parte, come si legge nella relazione al citato atto
  Camera n. 4358, "un pluralismo generato dal finanziamento
  pubblico è un pluralismo indotto e fallace, che cioè non ha in
  sé alcuna vitalità ed è destinato a liquefarsi non appena
  vengano tagliate quelle risorse che la comunità nazionale nel
  suo insieme è solita fornire".
     In tema di rapporti tra i contribuenti ed il fisco, si può
  rilevare, anche con riferimento ad un sondaggio Corriere-Doxa
  che ha cercato di fare il punto sugli atteggiamenti degli
  italiani di fronte al fisco (confrontare M. Ferrara,  Verso
  la rivolta fiscale?  Cittadini e tasse in Italia,  in
  "Biblioteca della libertà", 1986, n. 95, ottobre-dicembre,
  pagine 121 e seguenti), che a differenza dagli anni Settanta,
  in cui il rapporto di antagonismo fiscale era di tipo
  tradizionale, in questo ultimo ventennio si è sviluppato un
  antagonismo di tipo nuovo, diffuso soprattutto in quei settori
  in cui si
 
                               Pag. 3
 
  avverte maggiormente il deterioramento del
  saldo costi-benefìci.
     Dunque, la constatazione che il potenziamento di
  solidarietà su cui può contare in Italia il sistema fiscale
  sta diminuendo deve indurre a serie meditazioni, prima fra
  tutte quella dell'esigenza di un miglioramento nel
  funzionamento dell'apparato statale, attraverso provvedimenti
  di riforma in cui sia assente ogni considerazione di carattere
  egoistico.
     Il meccanismo che si propone attua un sistema flessibile
  per sostenere le varie associazioni; nel contempo, i cittadini
  avrebbero la possibilità, nel rispetto del principio
  costituzionale di uguaglianza, di scegliere concretamente
  l'associazione a cui devolvere una quota percentuale del
  proprio reddito, potendo modificare le proprie opzioni
  annualmente.
     L'articolo 2 di questa proposta di legge prevede, in
  particolare, la possibilità di iscrizione - per le
  associazioni che ne facciano richiesta - in un elenco
  istituito presso il Ministero dell'interno, e pone, come
  requisiti fondamentali, l'assenza di scopi di lucro nonché
  l'effettivo svolgimento dell'attività da almeno un triennio.
  Mentre il controllo e la vigilanza su detto meccanismo sono
  attuati da un comitato costituito  ad hoc,  le
  associazioni e gli enti hanno, dal canto loro, la possibilità
  di tutelare i propri diritti ed interessi presentando ricorso
  al Tribunale amministrativo regionale (ove ha sede l'ente
  medesimo) avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco o la
  cancellazione dallo stesso.
     In questo ambito, rientrano a buon diritto quelle
  associazioni che svolgono la propria attività al fine della
  prevenzione e cura di specifiche malattie, quali la sclerosi
  multipla, riconosciuta malattia sociale nel 1988, che
  attraverso i loro esponenti più prestigiosi, ad esempio il
  premio Nobel Rita Levi Montalcini - presidente
  dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) - hanno
  rivolto la sollecitazione di un intervento legislativo a cui
  crediamo di corrispondere con questa proposta di legge.
     D'altra parte, nel quadro dell'attuale assetto
  organizzativo dei poteri pubblici un posto di rilievo spetta
  ai problemi sanitari, nel senso più ampio del termine: si
  prospetta una società in cui questi bisogni avranno un ruolo
  sempre più rilevante.
     Innanzi tutto, è da tenere presente quanto il nostro
  legislatore ha disciplinato in tema di sanità; l'articolo 32
  della Costituzione recita: "La Repubblica tutela la salute
  come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
  collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
  Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
  sanitario se non per disposizioni di legge.  La legge non può
  in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
  persona umana".
     Del resto, rispetto a qualche anno fa, è mutato il
  concetto di salute pubblica: al momento, si intende un
  concetto più ampio, non più soltanto la prevenzione e la cura
  di determinate malattie, ma altresì i problemi
  dell'inquinamento, i problemi morali della salute pubblica o,
  infine, quelli della ricerca scientifica.
     In tale contesto, si inserisce l'esigenza che determina
  iniziative sociali poste in essere da enti e associazioni
  legalmente riconosciuti siano da ricollegarsi ai servizi
  sociali (articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e debbano essere
  coordinati a quelli sanitari.
     Con la presente proposta di legge, dunque, si riconosce il
  ruolo di primo piano dell'associazionismo, in una funzione di
  cooperazione e di vicendevole valorizzazione con i pubblici
  poteri; da qui, si evidenzia l'impegno a promuovere il
  protagonismo dei vari gruppi sociali e di ogni cittadino nel
  perseguimento di obiettivi propri della collettività e dei
  singoli.
     La partecipazione, in questo senso, è da intendersi quale
  concetto di ampio respiro e, laddove si possano rinvenire
  interessi sociali meritevoli di tutela, risulta opportuno
  favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini e la loro
  fattiva partecipazione nel segno della solidarietà.
 
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