| Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge
ripropone un testo già da me presentato nella X legislatura al
Senato della Repubblica, insieme ai senatori Boato, Modugno,
Strik Lievers e Pollice, e nella XII legislatura alla Camera
dei deputati. In questi anni il quadro di riferimento delle
norme che regolano l'associazionismo non è sostanzialmente
mutato; pertanto viene riproposto integralmente l'articolato
con la relazione di accompagnamento.
In questi anni il principio della libertà di associazione
si è irradiato dal piano delle proclamazioni astratte al
terreno pratico attraverso iniziative diffuse e coinvolgenti
tante energie della società civile.
Il ruolo prezioso svolto, nella dinamica collettiva, da
varie forme di partecipazione politica e sociale è
riconosciuto dalla stessa Costituzione, che indica particolari
strumenti in mano ai cittadini per concorrere in modo
organizzato alla vita del Paese: tra questi, un posto di primo
piano occupa il riconoscimento della libertà di riunione
(articolo 17) e di associazione (articolo 18).
La stessa esperienza di vita democratica ha contribuito a
sottolineare la rilevanza di questa molteplicità di forme di
partecipazione e ad evidenziare la problematica
dell'autorganizzazione dei cittadini, intesa sia come libertà
di associazione senza limiti o vincoli particolari, sia come
strumento positivo ed efficace di valorizzazione della
dialettica sociale, culturale e politica.
La Repubblica, per garantire la vitalità dello stesso
pluralismo associativo, ha interesse a favorire e, in altri
termini, sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita
collettiva tramite i diversi "canali" che la Costituzione
prevede e che l'evoluzione della società ripropone.
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Tale garanzia si inquadra, dunque, nell'ampio spazio dato al
principio pluralista ed all'autonomia delle formazioni
sociali, che hanno trovato espressione anche nell'articolo 2
della Costituzione.
Tuttavia il quadro legislativo vigente si presenta, in
questo settore, piuttosto carente; così, riguardo ad una
legislazione in materia di associazionismo, nel nostro Paese
manca una normativa unitaria di sostegno delle diverse forme
di partecipazione collettiva alla vita sociale, mentre in
altri Paesi già esiste una legislazione per favorire e
sorreggere il fenomeno associativo in campo sociale ed
umanitario.
In tale contesto, è da rilevare come alcune regioni hanno
provveduto a questa primaria esigenza con provvedimenti propri
(a tal propostito, è significativa la legge della regione
Veneto 8 novembre 1983, n. 55), mentre, a livello nazionale,
la stratificazione di interventi legislativi di settore e la
disorganicità dell'ordinamento hanno prodotto effetti negativi
sotto diversi profili.
Infatti, il contributo statale assicurato a singole
associazioni ha determinato che, seppure la maggior parte di
questi enti risulta meritevole del sostegno accordato, tale
meccanismo può dar luogo al rischio di indebiti favoritismi o
della ricerca dei mezzi indispensabili per la propria attività
presso quelle forze politiche che sorreggano le loro ragioni
in sede parlamentare.
Già una precedente proposta di legge (primo firmatario
Teodori), presentata alla Camera il 17 novembre 1989, riferiva
che, nel luglio 1988, il Gruppo federalista europeo della
Camera aveva avanzato una richiesta alla Corte dei conti,
avvalendosi della facoltà conferita dall'articolo 148 del
Regolamento della Camera, al fine di conoscere la complessa
realtà della spesa pubblica statale. L'analisi condotta dalla
Corte con riferimento ai due esercizi 1986 e 1987 svolgeva
alcune considerazioni fondamentali: innanzi tutto, "i modelli
e le scelte che andranno ad essere adottate in sede
legislativa... dovranno tener conto dell'esigenza di
introdurre regole intese alla crescita culturale più autentica
della società; regole che, nel rispetto delle libertà
pluralistiche, pongano anche limiti alla formazione degli
innumerevoli rivoli di denaro pubblico, talvolta di entità
assolutamente irrisoria, che vengono fatti affluire, senza
discrimine, a una miriade di soggetti, soprattutto privati, in
forme di contributi, sovvenzioni, premi, aiuti, variamente
denominati... L'esigenza di ricondurre a controllo anche
questo settore della spesa pubblica sembra evidente e deve
tradursi, per essere soddisfatta, in interventi legislativi di
rigore, che pongano quanto meno i princìpi della effettività
delle esigenze per l'erogazione delle sovvenzioni e l'obbligo
di dimostrarle; del riscontro del buon esito delle erogazioni
prima di dar corso alle successive; della rispondenza a linee
programmatiche ben precise dell'amministrazione" (confrontare,
al riguardo, atto Camera n. 4358 della X legislatura).
A questo proposito, si pone con chiarezza l'esigenza di
percorrere nuove strade, attraverso la predisposizione di
strumenti normativi efficaci in tal senso; occorre, dunque,
attivare una serie di meccanismi di sostegno a favore di quei
soggetti giuridici che contribuiscono, con la loro opera, alla
realizzazione del principio costituzionale della
partecipazione dei cittadini alla vita sociale del Paese.
D'altra parte, come si legge nella relazione al citato atto
Camera n. 4358, "un pluralismo generato dal finanziamento
pubblico è un pluralismo indotto e fallace, che cioè non ha in
sé alcuna vitalità ed è destinato a liquefarsi non appena
vengano tagliate quelle risorse che la comunità nazionale nel
suo insieme è solita fornire".
In tema di rapporti tra i contribuenti ed il fisco, si può
rilevare, anche con riferimento ad un sondaggio Corriere-Doxa
che ha cercato di fare il punto sugli atteggiamenti degli
italiani di fronte al fisco (confrontare M. Ferrara, Verso
la rivolta fiscale? Cittadini e tasse in Italia, in
"Biblioteca della libertà", 1986, n. 95, ottobre-dicembre,
pagine 121 e seguenti), che a differenza dagli anni Settanta,
in cui il rapporto di antagonismo fiscale era di tipo
tradizionale, in questo ultimo ventennio si è sviluppato un
antagonismo di tipo nuovo, diffuso soprattutto in quei settori
in cui si
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avverte maggiormente il deterioramento del
saldo costi-benefìci.
Dunque, la constatazione che il potenziamento di
solidarietà su cui può contare in Italia il sistema fiscale
sta diminuendo deve indurre a serie meditazioni, prima fra
tutte quella dell'esigenza di un miglioramento nel
funzionamento dell'apparato statale, attraverso provvedimenti
di riforma in cui sia assente ogni considerazione di carattere
egoistico.
Il meccanismo che si propone attua un sistema flessibile
per sostenere le varie associazioni; nel contempo, i cittadini
avrebbero la possibilità, nel rispetto del principio
costituzionale di uguaglianza, di scegliere concretamente
l'associazione a cui devolvere una quota percentuale del
proprio reddito, potendo modificare le proprie opzioni
annualmente.
L'articolo 2 di questa proposta di legge prevede, in
particolare, la possibilità di iscrizione - per le
associazioni che ne facciano richiesta - in un elenco
istituito presso il Ministero dell'interno, e pone, come
requisiti fondamentali, l'assenza di scopi di lucro nonché
l'effettivo svolgimento dell'attività da almeno un triennio.
Mentre il controllo e la vigilanza su detto meccanismo sono
attuati da un comitato costituito ad hoc, le
associazioni e gli enti hanno, dal canto loro, la possibilità
di tutelare i propri diritti ed interessi presentando ricorso
al Tribunale amministrativo regionale (ove ha sede l'ente
medesimo) avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco o la
cancellazione dallo stesso.
In questo ambito, rientrano a buon diritto quelle
associazioni che svolgono la propria attività al fine della
prevenzione e cura di specifiche malattie, quali la sclerosi
multipla, riconosciuta malattia sociale nel 1988, che
attraverso i loro esponenti più prestigiosi, ad esempio il
premio Nobel Rita Levi Montalcini - presidente
dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) - hanno
rivolto la sollecitazione di un intervento legislativo a cui
crediamo di corrispondere con questa proposta di legge.
D'altra parte, nel quadro dell'attuale assetto
organizzativo dei poteri pubblici un posto di rilievo spetta
ai problemi sanitari, nel senso più ampio del termine: si
prospetta una società in cui questi bisogni avranno un ruolo
sempre più rilevante.
Innanzi tutto, è da tenere presente quanto il nostro
legislatore ha disciplinato in tema di sanità; l'articolo 32
della Costituzione recita: "La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana".
Del resto, rispetto a qualche anno fa, è mutato il
concetto di salute pubblica: al momento, si intende un
concetto più ampio, non più soltanto la prevenzione e la cura
di determinate malattie, ma altresì i problemi
dell'inquinamento, i problemi morali della salute pubblica o,
infine, quelli della ricerca scientifica.
In tale contesto, si inserisce l'esigenza che determina
iniziative sociali poste in essere da enti e associazioni
legalmente riconosciuti siano da ricollegarsi ai servizi
sociali (articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e debbano essere
coordinati a quelli sanitari.
Con la presente proposta di legge, dunque, si riconosce il
ruolo di primo piano dell'associazionismo, in una funzione di
cooperazione e di vicendevole valorizzazione con i pubblici
poteri; da qui, si evidenzia l'impegno a promuovere il
protagonismo dei vari gruppi sociali e di ogni cittadino nel
perseguimento di obiettivi propri della collettività e dei
singoli.
La partecipazione, in questo senso, è da intendersi quale
concetto di ampio respiro e, laddove si possano rinvenire
interessi sociali meritevoli di tutela, risulta opportuno
favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini e la loro
fattiva partecipazione nel segno della solidarietà.
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