| 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, sono sostituiti dai
seguenti:
"A decorrere dall'anno finanziario 1997 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, è destinata, in parte, ad associazioni o enti
legalmente riconosciuti che, senza scopo di lucro, svolgano
iniziative sociali ed umanitarie e, in parte, a scopi di
carattere religioso a diretta gestione della Chiesa
cattolica.
Le destinazioni di cui al secondo comma vengono stabilite
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non
espresse da parte dei contribuenti, le quote di cui al secondo
comma sono destinate allo Stato per interventi straordinari in
relazione alla fame nel mondo, alle calamità naturali,
all'assistenza ai rifugiati, alla conservazione di beni
culturali".
2. Nel modello di scheda concernente la dichiarazione
unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, è inserita
una casella con la denominazione "Enti ed associazioni che
svolgono iniziative sociali e umanitarie". Il contribuente ha
facoltà di indicare uno o più enti od associazioni cui
destinare la quota di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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