| 1. Dopo l'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 47- bis. - 1. Presso il Ministero
dell'interno è istituito, entro il 30 giugno
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1996, un elenco
degli enti ed associazioni ammessi a beneficiare delle
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 47.
Nell'elenco possono essere iscritti associazioni ed enti che
ne facciano domanda, e che possiedano i seguenti requisiti:
a) non abbiano fini di lucro;
b) perseguano finalità sociali o umanitarie, ai
sensi del secondo comma dell'articolo 47;
c) svolgano effettiva attività da almeno un
triennio.
2. I rappresentanti dell'ente o associazione
presentano la domanda di iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1 al Ministro dell'interno, allegando lo statuto,
l'elenco dei titolari di cariche sociali e una relazione
sull'attività svolta nell'ultimo triennio, approvati dagli
organi statutari.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su
parere motivato e vincolante del comitato di cui al comma 7,
dispone l'iscrizione nell'elenco o rigetta la domanda,
precisando la relativa motivazione. Il provvedimento è
notificato, entro lo stesso termine, all'ente o associazione
richiedente. Ove la notificazione non venga effettuata,
l'iscrizione si intende avvenuta.
4. Ove risulti la perdita dei requisiti di cui al
comma 1, il Ministro dell'interno dispone la cancellazione
dall'elenco dell'ente o associazione. La cancellazione è
disposta e notificata con la medesima procedura di cui al
comma 3. L'intero elenco è sottoposto a revisione
quinquennale.
5. Avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco, o
la cancellazione dallo stesso, l'ente o l'associazione può
ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al
comma 3, al tribunale amministrativo regionale del luogo ove
ha sede.
6. Ogni variazione nell'elenco di cui al comma 1
viene comunicata dal Ministro dell'interno al Parlamento entro
trenta giorni.
7. Sulla tenuta dell'elenco degli enti e delle
associazioni, di cui al comma 1, vigila
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un apposito comitato,
nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il
comitato è presieduto da un presidente di sezione della Corte
dei conti, designato dal presidente della Corte stessa, ed è
composto di due membri designati, rispettivamente, dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati.
8. Il comitato si avvale di un apposito ufficio
costituito presso il Ministero dell'interno; il comitato
esprime parere vincolante circa le iscrizioni o le
cancellazioni dall'elenco. Presenta al Parlamento relazioni
annuali e ogni qual volta lo ritenga opportuno".
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