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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2573
DDL0159-0004
Progetto di legge Camera n. 159 - testo presentato - (DDL13-159)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C159. TESTIPDL
...C159.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC159 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
  come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è
  inserito il seguente:
     "Art.  47- bis. - 1.  Presso il Ministero
  dell'interno è istituito, entro il 30 giugno
 
                               Pag. 5
 
  1996, un elenco
  degli enti ed associazioni ammessi a beneficiare delle
  disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 47.
  Nell'elenco possono essere iscritti associazioni ed enti che
  ne facciano domanda, e che possiedano i seguenti requisiti:
       a)  non abbiano fini di lucro;
       b)  perseguano finalità sociali o umanitarie, ai
  sensi del secondo comma dell'articolo 47;
       c)  svolgano effettiva attività da almeno un
  triennio.
       2.  I rappresentanti dell'ente o associazione
  presentano la domanda di iscrizione nell'elenco di cui al
  comma 1 al Ministro dell'interno, allegando lo statuto,
  l'elenco dei titolari di cariche sociali e una relazione
  sull'attività svolta nell'ultimo triennio, approvati dagli
  organi statutari.
       3.  Entro sessanta giorni dalla presentazione della
  domanda, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su
  parere motivato e vincolante del comitato di cui al comma 7,
  dispone l'iscrizione nell'elenco o rigetta la domanda,
  precisando la relativa motivazione.  Il provvedimento è
  notificato, entro lo stesso termine, all'ente o associazione
  richiedente.  Ove la notificazione non venga effettuata,
  l'iscrizione si intende avvenuta.
       4.  Ove risulti la perdita dei requisiti di cui al
  comma 1, il Ministro dell'interno dispone la cancellazione
  dall'elenco dell'ente o associazione.  La cancellazione è
  disposta e notificata con la medesima procedura di cui al
  comma 3.  L'intero elenco è sottoposto a revisione
  quinquennale.
       5.  Avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco, o
  la cancellazione dallo stesso, l'ente o l'associazione può
  ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al
  comma 3, al tribunale amministrativo regionale del luogo ove
  ha sede.
       6.  Ogni variazione nell'elenco di cui al comma 1
  viene comunicata dal Ministro dell'interno al Parlamento entro
  trenta giorni.
       7.  Sulla tenuta dell'elenco degli enti e delle
  associazioni, di cui al comma 1, vigila
 
                               Pag. 6
 
  un apposito comitato,
  nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della
  Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
  ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.  Il
  comitato è presieduto da un presidente di sezione della Corte
  dei conti, designato dal presidente della Corte stessa, ed è
  composto di due membri designati, rispettivamente, dal
  Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
  Camera dei deputati.
       8.  Il comitato si avvale di un apposito ufficio
  costituito presso il Ministero dell'interno; il comitato
  esprime parere vincolante circa le iscrizioni o le
  cancellazioni dall'elenco.  Presenta al Parlamento relazioni
  annuali e ogni qual volta lo ritenga opportuno".
 
DATA=960609 FASCID=DDL13-159 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0159 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=031 PAGFIN=0006 RIGFIN=015 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=015900 00 FASCIDC=13DDL0159 SORTNAV=0015900 000 00000 ZZDDLC159 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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