| 1. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, e successive modificazioni, le parole: "dallo
Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità
naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali" sono sostituite dalle seguenti: "da enti o
associazioni legalmente riconosciuti che, senza scopi di
lucro, svolgono iniziative sociali ed umanitarie".
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