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Onorevoli Deputati. - Ambito di intervento normativo
e istruttoria legislativa svolta. - La definizione di una
disciplina organica delle associazioni di promozione sociale
rappresenta un tassello indispensabile per completare nel
nostro ordinamento il diritto delle istituzioni sociali. Da
tempo l'associazionismo, nelle sue varie accezioni, è
impegnata in un percorso di crescita della propria autonomia e
di sviluppo di una nuova identità sociale ed istituzionale,
che rispecchi il ruolo che essa svolge nella società
L'approvazione di una legge generale sull'associazionismo
sociale consentirà di valorizzare il cospicuo lavoro che le
associazioni svolgono, anche in forme non appariscenti ma
certamente diffuse ed efficaci. Le associazioni, infatti,
attraverso progetti, azioni, campagne informative, promozione
di servizi, convegni, ricerche, contribuiscono alla crescita
morale, sociale e culturale della società Questa azione
diretta, certamente importante a livello nazionale, è assai
più rilevante a livello locale; l'associazionismo è molto
spesso, infatti, un soggetto di decentramento attivo delle
politiche sociali.
Il testo unificato elaborato dalla Commissioni affari
costituzionali rappresenta il tentativo di stabilire alcune
regole certe che orientino il rapporto tra associazionismo ed
istituzioni, sia nelle relazioni nazionali che in quelle
locali. Proprio perché l'associazionismo non è un soggetto
occasionale della cittadinanza, la sua funzione va resa
visibile, concreta, costante. In questo senso, la scelta
dell'autonomia può trovare nella legge quadro un sostegno
significativo, anche per determinare una legislazione
conseguente a scala regionale.
La Repubblica, per assicurare una partecipazione più ampia
dei cittadini alla vita democratica e allo sviluppo della
società e delle istituzioni, ha interesse ad ampliare,
riconoscere e sollecitare una pluralità di forme e di presenze
associative. Diventa allora importante riconoscere il ruolo di
soggetti che operano nel variegato campo della promozione
politica, sociale e civile della popolazione e dello sviluppo
della personalità umana in tutte le sue espressioni, per
valorizzare un canale fondamentale di partecipazione popolare
e di cittadinanza attiva. Si tratta di attivare meccanismi di
sostegno finanziario e di servizi reali a favore di soggetti
che contribuiscono alla realizzazione del principio
costituzionale della partecipazione dei cittadini
all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale
del Paese e di definire un quadro di riferimento coerente
circa le possibili fonte di collaborazione tra questi soggetti
e le istituzioni pubbliche.
Il Capo I del testo elaborato dalla Commissione contiene
una serie di disposizioni di carattere generale; in
particolare, l'articolo 1 indica i contenuti e le finalità
della legge, che detta i principi fondamentali e le norme per
la valorizzazione dell'associazionismo e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale.
L'articolo 2 definisce le associazioni di promozione
sociale come associazioni costituite al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi
senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e
della dignità degli associati, mentre con l'articolo 3 sono
definiti i contenuti essenziali degli statuti delle
associazioni.
Con l'articolo 4 vengono esplicitamente indicate le
diverse fonti di finanziamento delle associazioni che, in
sintesi, sono le seguenti: quote e contributi agli associati,
eredità, donazioni e legati; contributi pubblici, entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi
dalle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche svolte in maniera
ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali; erogazioni liberali e altre entrate
derivanti da iniziative di autofinanziamento.
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L'articolo 6 prevede le forme della rappresentanza legale
delle associazioni.
Il capo Il contiene la disciplina dei registri delle
associazioni e degli osservatori sull'associazionismo. Gli
articoli 7, 8, 9 e 10 si riferiscono ai registri istituiti a
livello nazionale, regionale e provinciale, ai quali devono
iscriversi le associazioni intenzionate ad avvalersi di quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale con riferimento
a contributi pubblici, stipula di convenzioni, trattamento
fiscale.
Con gli articoli 11 e 12, in analogia con quanto previsto
dalla legge n. 266 del 1991 per le organizzazioni di
volontariato, si disciplina l'istituzione, la composizione, il
funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo. Esso, fra l'altro, sostiene le
iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
delle attività associative, promuove studi e ricerche
sull'associazionismo e approva progetti sperimentali elaborati
dalle associazioni per far fronte a particolari emergenze
sociali. L'articolo 13 istituisce un Fondo per
l'associazionismo finalizzato a sostenere i progetti e le
iniziative delle associazioni.
L'articolo 14 prevede la istituzione di osservatori
regionali con funzioni e modalità di funzionamento da
stabilirsi con legge regionale. L'articolo 15 stabilisce che
l'ISTAT è tenuto a fornire assistenza all'Osservatorio per
l'effettuazione di indagini statistiche, mentre l'articolo 16
indica le modalità di collaborazione con l'Osservatorio
nazionale per il volontariato.
L'articolo 17, integrando la composizione del CNEL,
prevede che 10 membri del Consiglio siano designati da parte
dei due Osservatori sopracitati scelti fra le persone indicate
dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.
Il capo III, disciplina le prestazioni di attività e di
servizi degli associati e il regime fiscale delle attività
svolte dalle associazioni. L'articolo 18 prevede che le
associazioni di promozione sociale si avvalgono
prevalentemente delle prestazioni degli associati, che debbono
essere volontarie, libere e gratuite, mentre l'articolo 19
stabilisce, mutuando una disposizione già contenuta nella
legge quadro sul volontariato, che i lavoratori che fanno
parte di associazioni iscritte nei registri hanno diritto di
usufruire di forme di flessibilità degli orari di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi
collettivi, al fine di espletare le attività istituzionali
dell' associazione di appartenenza.
L'articolo 20 disciplina le prestazioni in favore dei
familiari conviventi degli associati, mentre l'articolo 21
sottrae le attività delle associazioni sociali di
organizzazione non lucrativa del tempo libero e di
manifestazione all'esterno della loro esistenza e delle loro
iniziative, dall'applicazione delle imposte sugli
intrattenimenti. L'articolo 22 disciplina il regime fiscale
delle erogazioni liberali a favore delle associazioni e
l'articolo 23 prevede che gli enti locali, che non si trovino
in situazione di dissesto finanziario, possano deliberare
riduzioni sui tributi di propria competenza a favore delle
associazioni di promozione sociale.
L'articolo 24 estende alle associazioni di promozione
sociale le provvidenze creditizie e fideiussorie previste
dalle leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi. Con
l'articolo 25 è consentito alle associazioni sociali e alle
organizzazioni di volontariato di accedere al servizio
radiotelevisivo pubblico per brevissime ma significative
trasmissioni di messaggi di utilità sociale inerenti i loro
fini istituzionali.
L'articolo 26 dispone l'applicazione alle associazioni di
promozione sociale della disciplina sul diritto
all'informazione e accesso ai documenti amministrativi di
interesse per la loro attività, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Con l'articolo 27 si è prevista la capacità
processuale delle associazioni per la tutela dei loro diritti
e interessi avanti l'autorità giudiziaria e gli organi di
giustizia amministrativa.
Gli articoli da 28 a 32 disciplinano i rapporti fra
associazionismo sociale, Unione europea, regioni, province e
comuni.
L'articolo 28 prevede un percorso atto a favorire
l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo
sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali. L'articolo 29 stabilisce che le
leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo
sviluppo dell'associazionismo
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di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia.
L'articolo 30 disciplina le convenzioni che possono essere
stipulate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai
comuni e da altri enti pubblici con le associazioni di
promozione sociale, per lo svolgimento delle attività previste
dallo statuto verso terzi. Gli articoli 31 e 32 disciplinano
le modalità per l'utilizzazione da parte delle associazioni di
strutture per manifestazioni pubbliche e per lo svolgimento
delle attività sociali. L'articolo 33 reca, infine, la norma
di copertura finanziaria.
Si tratta, dunque, di un complesso organico di
disposizioni, finalizzate a definire in modo compiuto e
coerente il quadro giuridico di riferimento per le
associazioni di promozione sociale. La Commissione è pervenuta
alla elaborazione del testo a seguito di un lavoro serio e
approfondito, cui sono state dedicate numerose sedute sia in
sede plenaria, sia da parte del Comitato ristretto. Durante
l'esame in sede referente si è svolta l'audizione del Ministro
pro tempore per la solidarietà sociale sui recenti sviluppi
dell'associazionismo in Italia e in Europa e sono stati
acquisiti i pareri delle Commissioni IX, V, VI, VII, VIII, IX,
XI, XII e XIV, che sono stati in larga parte recepiti nel
testo deliberato dalla Commissione.
Auspico, pertanto, una rapida approvazione del
provvedimento in esame.
Antonio SODA, relatore.
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