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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2576
DDL0159-0002
Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
(suddiviso in 52 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A. TESTIPDL
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Deputati. -  Ambito di intervento normativo
  e istruttoria legislativa svolta. -  La definizione di una
  disciplina organica delle associazioni di promozione sociale
  rappresenta un tassello indispensabile per completare nel
  nostro ordinamento il diritto delle istituzioni sociali.  Da
  tempo l'associazionismo, nelle sue varie accezioni, è
  impegnata in un percorso di crescita della propria autonomia e
  di sviluppo di una nuova identità sociale ed istituzionale,
  che rispecchi il ruolo che essa svolge nella società
     L'approvazione di una legge generale sull'associazionismo
  sociale consentirà di valorizzare il cospicuo lavoro che le
  associazioni svolgono, anche in forme non appariscenti ma
  certamente diffuse ed efficaci.  Le associazioni, infatti,
  attraverso progetti, azioni, campagne informative, promozione
  di servizi, convegni, ricerche, contribuiscono alla crescita
  morale, sociale e culturale della società Questa azione
  diretta, certamente importante a livello nazionale, è assai
  più rilevante a livello locale; l'associazionismo è molto
  spesso, infatti, un soggetto di decentramento attivo delle
  politiche sociali.
     Il testo unificato elaborato dalla Commissioni affari
  costituzionali rappresenta il tentativo di stabilire alcune
  regole certe che orientino il rapporto tra associazionismo ed
  istituzioni, sia nelle relazioni nazionali che in quelle
  locali.  Proprio perché l'associazionismo non è un soggetto
  occasionale della cittadinanza, la sua funzione va resa
  visibile, concreta, costante.  In questo senso, la scelta
  dell'autonomia può trovare nella legge quadro un sostegno
  significativo, anche per determinare una legislazione
  conseguente a scala regionale.
     La Repubblica, per assicurare una partecipazione più ampia
  dei cittadini alla vita democratica e allo sviluppo della
  società e delle istituzioni, ha interesse ad ampliare,
  riconoscere e sollecitare una pluralità di forme e di presenze
  associative.  Diventa allora importante riconoscere il ruolo di
  soggetti che operano nel variegato campo della promozione
  politica, sociale e civile della popolazione e dello sviluppo
  della personalità umana in tutte le sue espressioni, per
  valorizzare un canale fondamentale di partecipazione popolare
  e di cittadinanza attiva.  Si tratta di attivare meccanismi di
  sostegno finanziario e di servizi reali a favore di soggetti
  che contribuiscono alla realizzazione del principio
  costituzionale della partecipazione dei cittadini
  all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale
  del Paese e di definire un quadro di riferimento coerente
  circa le possibili fonte di collaborazione tra questi soggetti
  e le istituzioni pubbliche.
     Il Capo I del testo elaborato dalla Commissione contiene
  una serie di disposizioni di carattere generale; in
  particolare, l'articolo 1 indica i contenuti e le finalità
  della legge, che detta i principi fondamentali e le norme per
  la valorizzazione dell'associazionismo e stabilisce i principi
  cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
  disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
  associazioni di promozione sociale.
     L'articolo 2 definisce le associazioni di promozione
  sociale come associazioni costituite al fine di svolgere
  attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi
  senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e
  della dignità degli associati, mentre con l'articolo 3 sono
  definiti i contenuti essenziali degli statuti delle
  associazioni.
     Con l'articolo 4 vengono esplicitamente indicate le
  diverse fonti di finanziamento delle associazioni che, in
  sintesi, sono le seguenti: quote e contributi agli associati,
  eredità, donazioni e legati; contributi pubblici, entrate
  derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi
  dalle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo
  svolgimento di attività economiche svolte in maniera
  ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
  obiettivi istituzionali; erogazioni liberali e altre entrate
  derivanti da iniziative di autofinanziamento.
 
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  L'articolo 6 prevede le forme della rappresentanza legale
  delle associazioni.
     Il capo Il contiene la disciplina dei registri delle
  associazioni e degli osservatori sull'associazionismo.  Gli
  articoli 7, 8, 9 e 10 si riferiscono ai registri istituiti a
  livello nazionale, regionale e provinciale, ai quali devono
  iscriversi le associazioni intenzionate ad avvalersi di quanto
  previsto dalla normativa nazionale e regionale con riferimento
  a contributi pubblici, stipula di convenzioni, trattamento
  fiscale.
     Con gli articoli 11 e 12, in analogia con quanto previsto
  dalla legge n. 266 del 1991 per le organizzazioni di
  volontariato, si disciplina l'istituzione, la composizione, il
  funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale
  dell'associazionismo.  Esso, fra l'altro, sostiene le
  iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
  delle attività associative, promuove studi e ricerche
  sull'associazionismo e approva progetti sperimentali elaborati
  dalle associazioni per far fronte a particolari emergenze
  sociali.  L'articolo 13 istituisce un Fondo per
  l'associazionismo finalizzato a sostenere i progetti e le
  iniziative delle associazioni.
     L'articolo 14 prevede la istituzione di osservatori
  regionali con funzioni e modalità di funzionamento da
  stabilirsi con legge regionale.  L'articolo 15 stabilisce che
  l'ISTAT è tenuto a fornire assistenza all'Osservatorio per
  l'effettuazione di indagini statistiche, mentre l'articolo 16
  indica le modalità di collaborazione con l'Osservatorio
  nazionale per il volontariato.
     L'articolo 17, integrando la composizione del CNEL,
  prevede che 10 membri del Consiglio siano designati da parte
  dei due Osservatori sopracitati scelti fra le persone indicate
  dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.
     Il capo III, disciplina le prestazioni di attività e di
  servizi degli associati e il regime fiscale delle attività
  svolte dalle associazioni.  L'articolo 18 prevede che le
  associazioni di promozione sociale si avvalgono
  prevalentemente delle prestazioni degli associati, che debbono
  essere volontarie, libere e gratuite, mentre l'articolo 19
  stabilisce, mutuando una disposizione già contenuta nella
  legge quadro sul volontariato, che i lavoratori che fanno
  parte di associazioni iscritte nei registri hanno diritto di
  usufruire di forme di flessibilità degli orari di lavoro o
  delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi
  collettivi, al fine di espletare le attività istituzionali
  dell' associazione di appartenenza.
     L'articolo 20 disciplina le prestazioni in favore dei
  familiari conviventi degli associati, mentre l'articolo 21
  sottrae le attività delle associazioni sociali di
  organizzazione non lucrativa del tempo libero e di
  manifestazione all'esterno della loro esistenza e delle loro
  iniziative, dall'applicazione delle imposte sugli
  intrattenimenti.  L'articolo 22 disciplina il regime fiscale
  delle erogazioni liberali a favore delle associazioni e
  l'articolo 23 prevede che gli enti locali, che non si trovino
  in situazione di dissesto finanziario, possano deliberare
  riduzioni sui tributi di propria competenza a favore delle
  associazioni di promozione sociale.
     L'articolo 24 estende alle associazioni di promozione
  sociale le provvidenze creditizie e fideiussorie previste
  dalle leggi vigenti per le cooperative e i loro consorzi.  Con
  l'articolo 25 è consentito alle associazioni sociali e alle
  organizzazioni di volontariato di accedere al servizio
  radiotelevisivo pubblico per brevissime ma significative
  trasmissioni di messaggi di utilità sociale inerenti i loro
  fini istituzionali.
     L'articolo 26 dispone l'applicazione alle associazioni di
  promozione sociale della disciplina sul diritto
  all'informazione e accesso ai documenti amministrativi di
  interesse per la loro attività, di cui alla legge 7 agosto
  1990, n. 241.  Con l'articolo 27 si è prevista la capacità
  processuale delle associazioni per la tutela dei loro diritti
  e interessi avanti l'autorità giudiziaria e gli organi di
  giustizia amministrativa.
     Gli articoli da 28 a 32 disciplinano i rapporti fra
  associazionismo sociale, Unione europea, regioni, province e
  comuni.
     L'articolo 28 prevede un percorso atto a favorire
  l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle
  organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo
  sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento
  degli obiettivi istituzionali.  L'articolo 29 stabilisce che le
  leggi regionali e quelle delle province autonome di Trento e
  di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo
  sviluppo dell'associazionismo
 
                               Pag. 6
 
  di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia.
     L'articolo 30 disciplina le convenzioni che possono essere
  stipulate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai
  comuni e da altri enti pubblici con le associazioni di
  promozione sociale, per lo svolgimento delle attività previste
  dallo statuto verso terzi.  Gli articoli 31 e 32 disciplinano
  le modalità per l'utilizzazione da parte delle associazioni di
  strutture per manifestazioni pubbliche e per lo svolgimento
  delle attività sociali.  L'articolo 33 reca, infine, la norma
  di copertura finanziaria.
     Si tratta, dunque, di un complesso organico di
  disposizioni, finalizzate a definire in modo compiuto e
  coerente il quadro giuridico di riferimento per le
  associazioni di promozione sociale.  La Commissione è pervenuta
  alla elaborazione del testo a seguito di un lavoro serio e
  approfondito, cui sono state dedicate numerose sedute sia in
  sede plenaria, sia da parte del Comitato ristretto.  Durante
  l'esame in sede referente si è svolta l'audizione del Ministro
  pro tempore per la solidarietà sociale sui recenti sviluppi
  dell'associazionismo in Italia e in Europa e sono stati
  acquisiti i pareri delle Commissioni IX, V, VI, VII, VIII, IX,
  XI, XII e XIV, che sono stati in larga parte recepiti nel
  testo deliberato dalla Commissione.
     Auspico, pertanto, una rapida approvazione del
  provvedimento in esame.
                                   Antonio SODA,  relatore.
 
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