| La II Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo unificato in oggetto,
considerata, in riferimento all'articolo 28, l'esigenza
di non consentire l'intervento nel processo di soggetti che
non siano titolari di interessi immediati e diretti;
considerata in particolare l'esigenza di non consentire
che intervengano nel processo penale soggetti diversi dalle
persone offese dal reato, al di fuori di quanto già previsto
dall'articolo 91 del codice di procedura penale:
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 28, comma 1, sia soppressa la lettera
b);
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: "ricevere
donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti
testamentari" con le parole: "ricevere donazioni e legati e,
con beneficio di inventario, eredità", al fine di esplicitare
che i legati non possono rientrare - conformemente a quanto
previsto al riguardo dal codice civile - tra i lasciti
testamentari accettabili con beneficio di inventario:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
indicare espressamente, all'articolo 10, comma 2, quale sia il
dies a quo nel computo dei trenta giorni entro cui è
ammesso il ricorso al TAR avverso i provvedimenti di rifiuto
di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione;
valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di
sopprimere il comma 2 dell'articolo 28, che non risulta avere
contenuto normativo innovativo rispetto alle vigenti
disposizioni, segnatamente rispetto a quanto previsto
dall'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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