| PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: "Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
Dipartimento per gli affari sociali";
all'articolo 7, comma 4, siano quantificati e coperti
gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione a
carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano così come previsto nella condizione riferita
all'articolo 14, ovvero, in alternativa, ricomprendendo
espressamente tali oneri, se lo stanziamento è capiente,
nell'autorizzazione di spesa, indicata sempre nella condizione
relativa all'articolo 14;
all'articolo 11, i commi 4 e 5 siano sostituiti dai
seguenti:
"4. L'Osservatorio si riunisce massimo otto volte
l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono essere nominati per più di due mandati;
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è
autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e
di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001".
all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente
comma: "6- bis. Alle attività di segreteria connesse al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie
risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per
gli affari sociali", ovvero, in alternativa, siano
quantificati e coperti gli oneri derivanti da tali
attività;
all'articolo 12, dopo il comma 2 sia aggiunto il
seguente: "2- bis. Per lo svolgimento dei propri compiti
l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali
messe a disposizioni dal Dipartimento per gli affari sociali",
ovvero, in alternativa, siano quantificati e coperti gli oneri
derivanti dall'attività di supporto allo svolgimento dei
compiti da parte dell'Osservatorio;
all'articolo 12, il comma 3 sia sostituito dal
seguente: "3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 795
milioni per il 2000 e di lire 1.540 milioni annue a decorrere
dal 2001";
all'articolo 13, il comma 2 sia sostituito dal
seguente: "2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la
spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500
milioni per il 2001 e 20.000 mila milioni annue a decorrere
dal 2002";
all'articolo 14, siano aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"2- bis. Per gli oneri derivanti dal presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il
2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
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2- ter. Al riparto delle risorse di cui al comma
2- bis si provvede con decreto del Ministro per gli
affari sociali, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni";
all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente
comma: "1- bis. Per gli oneri derivanti dal presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000
e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001";
all'articolo 16, dopo il comma 2, dalla cui attuazione
derivano oneri non quantificati né coperti, sia aggiunto, in
fine, il seguente comma: "2- bis. All'organizzazione ed
allo svolgimento della seduta comune si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato", ovvero, in
alternativa, il seguente: "2- bis. Per gli oneri
derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa massima
di lire 50 milioni annue", riducendo conseguentemente
dell'importo di pari ammontare la somma indicata all'articolo
12, comma 3, come indicata nella condizione riferita a tale
disposizione;
all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente
comma: "4-bis. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e
di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001";
con riferimento alle minori entrate derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
20- bis, 21 e 21- bis, siano quantificati e coperti
gli oneri ad esse connessi tenendo conto che il Governo, nella
riunione del Comitato permanente per i pareri del 30 maggio
2000, ha indicato la misura massima degli importi medesimi in
complessivi 2,7 miliardi per il 2000, 80,4 miliardi per il
2001 e 49,9 miliardi a decorrere dal 2002;
all'articolo 24, siano quantificati e coperti gli oneri
derivanti dalle disposizioni ivi contenute;
all'articolo 31, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma: "5- bis. Le prescrizioni di cui al presente
articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge";
all'articolo 32, comma 1, la parola: "devono" sia
sostituita dalla seguente: "possono", e, dopo la parola:
"iniziative" sia aggiunta la seguente: "temporanee";
al comma 2, la parola: "concede" sia sostituita dalle
seguenti: "può concedere"; sia infine soppresso il comma 3;
all'articolo 33, comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: "Per gli oneri derivanti dal presente comma
è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000";
all'articolo 33, comma 4, sia precisato se la norma di
cui al secondo periodo valga a confermare l'indirizzo
effettivamente seguito da regioni e comuni nel senso di
autorizzare senza oneri i cambi di destinazione per attività
sociali, ovvero, in caso contrario, siano quantificati e
coperti gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
ivi contenute;
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all'articolo 33, comma 5, dopo la parola: "usufruire"
siano aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili";
all'articolo 34, il comma 1 sia sostituito dal
seguente: "1. All'onere derivante dalla presente legge,
valutato in lire 7.300 milioni per l'anno 2000, in lire 18.562
milioni per l'anno 2001 ed in lire 24.062 milioni annue a
decorrere dal 2002, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
L'ammontare degli oneri recati dalla disposizione di cui alla
presente condizione deve essere aggiornato in relazione alla
quantificazione degli oneri recati dagli articoli 20-bis, 21 e
21-bis, nonché eventualmente di quelli derivanti dagli
articoli 11, 12 e 33, comma 4, di cui deve contestualmente
prevedersi idonea copertura.
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
all'articolo 12, comma 2, sia soppressa la lettera
g), non apparendo conforme al vigente assetto delle
procedure di bilancio una fattispecie che preveda
l'espressione formale di un parere sullo schema del disegno di
legge finanziaria da parte di un organismo inquadrato
nell'ambito dell'amministrazione statale;
all'articolo 12, sia prevista una apposita procedura
per la gestione delle risorse stanziate per lo svolgimento dei
compiti di cui al medesimo articolo;
all'articolo 13, siano introdotte apposite disposizioni
per la disciplina dei rapporti tra l'Osservatorio, competente
a definire le azioni di cui alle lettere d) ed f)
del comma 2 dell'articolo 12, ed il Dipartimento per gli
affari sociali, competente al finanziamento delle medesime
azioni, e delle relative procedure".
(Parere espresso il 30 maggio 2000).
Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 16, al comma 2- bis, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 2000".
(Parere espresso il 29 giugno 2000).
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