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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2579
DDL0159-0005
Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
(suddiviso in 52 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A. TESTIPDL
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
Pag. 11 PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A ZZ13 ZZPP ZZRM
      La VI Commissione finanze,
        esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
  legge concernenti la disciplina dell'associazionismo
  sociale;
      esprime:
                      PARERE FAVOREVOLE
      con le seguenti condizioni:
        1) all'articolo 4, comma 2, le parole: "due anni" siano
  sostituite dalle seguenti: "sei anni";
        2) l'articolo 20 sia riformulato nel senso di
  riconoscere i benefici fiscali di cui al decreto legislativo 4
  dicembre 1997, n. 460, unicamente alle associazioni di
  promozione sociale, iscritte nel registro di cui all'articolo
  7 del progetto di legge, in possesso dei requisiti fissati dal
  medesimo decreto legislativo n. 460;
        3) sia soppresso l'articolo 20- bis,  in
  considerazione del fatto che nel citato decreto legislativo n.
  460 del 1997 il regime agevolativo è riconosciuto unicamente
  in relazione alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di
  servizi rese agli associati e non anche ai loro familiari;
        4) sia soppresso l'articolo 21 in considerazione del
  fatto che è attualmente all'esame dell'Assemblea un disegno di
  legge di delega per la riforma complessiva dell'imposta sugli
  spettacoli, la quale potrà essere opportunamente modificata
  nel senso prospettato dal medesimo articolo, il cui contenuto
  appare condivisibile;
        5) per quanto concerne il regime di detrazione fiscale
  delle erogazioni liberali in favore delle associazioni di
  promozione sociale di cui all'articolo 21- bis,  siano
  ridotti i limiti di detraibilità per le medesime associazioni
  che non rivestano la qualifica giuridica di Onlus;
        e con le seguenti osservazioni:
        1) valuti la Commissione l'opportunità di modificare
  l'articolo 19 al fine di evitare che dalla sua applicazione
  possano derivare oneri impropri posti a carico delle
  imprese;
        2) valuti la Commissione di merito l'opportunità della
  disposizione, di cui all'articolo 22, relativa alle riduzioni
  tariffarie, le quali dovrebbero essere non già disposte per
  legge ma contrattate con le imprese esercenti i servizi
  interessati, in considerazione dei processi di trasformazione
  e privatizzazione che stanno interessando i servizi di
  pubblica utilità e degli oneri connessi con le suddette
  riduzioni.
  (Parere espresso il 12 marzo 1998).
 
                              Pag. 12
 
      La VI Commissione finanze,
        esaminati gli emendamenti al nuovo testo unificato dei
  progetti di legge 159 e abb. concernenti la disciplina delle
  associazioni di promozione sociale
      esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  (Parere espresso il 26 maggio 1999).
      La VI Commissione finanze,
        esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
  legge concernenti la disciplina dell'associazionismo
  sociale
      esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
        con la seguente condizione:
        l'articolo 21, comma 1, sia riformulato nel senso di
  fare riferimento alla nuova disciplina dell'imposta sugli
  spettacoli recata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.
  60, anziché al decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972 n. 640.
  (Parere espresso il 29 giugno 2000).
 
DATA=000717 FASCID=DDL13-159-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0159 TOTPAG=0039 TOTDOC=0052 NDOC=0005 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=015900A00 FASCIDC=13DDL0159 A SORTNAV=0015900A000 00000 ZZDDLC159A NDOC0005 TIPDOCL DOCTIT0005 NDOC0005



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