| La VI Commissione finanze,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge concernenti la disciplina dell'associazionismo
sociale;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 4, comma 2, le parole: "due anni" siano
sostituite dalle seguenti: "sei anni";
2) l'articolo 20 sia riformulato nel senso di
riconoscere i benefici fiscali di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, unicamente alle associazioni di
promozione sociale, iscritte nel registro di cui all'articolo
7 del progetto di legge, in possesso dei requisiti fissati dal
medesimo decreto legislativo n. 460;
3) sia soppresso l'articolo 20- bis, in
considerazione del fatto che nel citato decreto legislativo n.
460 del 1997 il regime agevolativo è riconosciuto unicamente
in relazione alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di
servizi rese agli associati e non anche ai loro familiari;
4) sia soppresso l'articolo 21 in considerazione del
fatto che è attualmente all'esame dell'Assemblea un disegno di
legge di delega per la riforma complessiva dell'imposta sugli
spettacoli, la quale potrà essere opportunamente modificata
nel senso prospettato dal medesimo articolo, il cui contenuto
appare condivisibile;
5) per quanto concerne il regime di detrazione fiscale
delle erogazioni liberali in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui all'articolo 21- bis, siano
ridotti i limiti di detraibilità per le medesime associazioni
che non rivestano la qualifica giuridica di Onlus;
e con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione l'opportunità di modificare
l'articolo 19 al fine di evitare che dalla sua applicazione
possano derivare oneri impropri posti a carico delle
imprese;
2) valuti la Commissione di merito l'opportunità della
disposizione, di cui all'articolo 22, relativa alle riduzioni
tariffarie, le quali dovrebbero essere non già disposte per
legge ma contrattate con le imprese esercenti i servizi
interessati, in considerazione dei processi di trasformazione
e privatizzazione che stanno interessando i servizi di
pubblica utilità e degli oneri connessi con le suddette
riduzioni.
(Parere espresso il 12 marzo 1998).
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La VI Commissione finanze,
esaminati gli emendamenti al nuovo testo unificato dei
progetti di legge 159 e abb. concernenti la disciplina delle
associazioni di promozione sociale
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 26 maggio 1999).
La VI Commissione finanze,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge concernenti la disciplina dell'associazionismo
sociale
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
l'articolo 21, comma 1, sia riformulato nel senso di
fare riferimento alla nuova disciplina dell'imposta sugli
spettacoli recata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.
60, anziché al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 640.
(Parere espresso il 29 giugno 2000).
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