| (Associazioni di promozione sociale).
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute
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e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione
sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la
tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione
sociale i circoli privati e le associazioni comunque
denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all'ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di
natura patrimoniale.
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