| (Risorse economiche).
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo
svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi
internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso
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lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei
terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità
sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per
almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con
l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e),
nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera
g), della documentazione relativa alle erogazioni
liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle
deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.
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