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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2596
DDL0159-0022
Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
(suddiviso in 52 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A. TESTIPDL
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri
             nazionale, regionali e provinciali).
     1.  Il Ministro per la solidarietà sociale, entro
  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina
  il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di
  iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere
  nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma
  1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della
  legge 7 agosto 1990, n. 241.
     2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i
  procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione
  e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in
  ambito regionale o provinciale nel registro regionale o
  provinciale nonché la periodica revisione dei registri
  regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge
  7 agosto 1990, n. 241.  Le regioni e le province autonome
  trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
  all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
     3.  Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e
  provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per
  la conclusione del procedimento e possono stabilire che,
  decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si
  intenda assentita.
     4.  L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per
  stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
  dalla
 
                              Pag. 24
 
  presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui
  al comma 2.
 
DATA=000717 FASCID=DDL13-159-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0159 TOTPAG=0039 TOTDOC=0052 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=008 PAGFIN=0024 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=015900A00 FASCIDC=13DDL0159 A SORTNAV=0015900A000 00000 ZZDDLC159A NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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