| (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri
nazionale, regionali e provinciali).
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina
il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di
iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere
nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma
1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i
procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione
e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in
ambito regionale o provinciale nel registro regionale o
provinciale nonché la periodica revisione dei registri
regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome
trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e
provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per
la conclusione del procedimento e possono stabilire che,
decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si
intenda assentita.
4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per
stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalla
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presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui
al comma 2.
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