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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


260
DDL0014-0002
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL13-14)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! - Il decreto-legge che il
  Governo ha l'onore di presentare in Parlamento per la
  conversione costituisce adempimento di uno dei principali
  obiettivi del programma governativo.  Esso è giunto ad una
  ulteriore doverosa reiterazione da parte del Governo, data
  l'assenza di qualunque, seppure provvisorio, indirizzo
  parlamentare in materia, ferme rimanendo le modifiche di
  carattere meramente tecnico e alcune disposizioni di natura
  interpretativa già introdotte.
     La ragione di fondo
  dell'assunzione dell'impegno è costituita dall'esigenza
  primaria di tutelare il cittadino nella sua massima e più
  significativa espressione politica.  A questo scopo si è
  ritenuto di dovere dare certezza e serenità alle campagne
  elettorali in modo da assicurare a tutti libertà e
  consapevolezza nel processo di formazione ed espressione della
  loro volontà politica ed elettorale ed ai contendenti parità
  di condizioni nella competizione, con riguardo all'accesso ed
  all'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.
     Per realizzare tali scopi, il Governo si è reso conto di
  dovere apprestare misure di efficacia operativa già durante la
  campagna elettorale, dato che la vigente normativa, pur non
  del tutto inadeguata dal punto di vista della disciplina
 
                               Pag. 2
 
  sostanziale, non ha dato buona prova di sé quanto
  all'incisività dell'impianto sanzionatorio.
     La proposta normativa del Governo tocca i seguenti
  aspetti principali:
       l'estensione della normativa a tutte le campagne
  elettorali;
       l'individuazione di precise fattispecie nelle forme di
  utilizzo del mezzo di comunicazione di massa a fini
  elettorali;
       l'estensione del periodo "protetto" e la graduazione
  temporale al suo interno dei limiti all'azione elettorale a
  tutela della parità;
       l'introduzione di misure di reintegrazione
  dell'equilibrio nella competizione elettorale e la previsione
  di sanzioni adeguate alle diverse infrazioni, di cui sia
  ragionevolmente ipotizzabile una assai celere applicazione,
  così da prevenire gli attentati ad una campagna imparziale;
       la definizione degli spazi di parità sufficientemente
  articolata da adattarsi a qualsiasi tipo di competizione;
       il rafforzamento della posizione del Garante per la
  radiodiffusione e l'editoria ed il riconoscimento di un
  congruo ruolo ai Comitati regionali per i servizi
  radiotelevisivi (Corerat).
     Scendendo all'esame dell'articolato, l'articolo 1, al
  comma 1, delimita il campo di applicazione del provvedimento
  proposto: esso disciplina le modalità di accesso ai mezzi di
  comunicazione di massa da parte dei candidati e delle forze
  politiche durante lo svolgimento di ogni tipo di campagna
  elettorale (politica, amministrativa, europea, referendaria),
  affinché tale accesso avvenga in condizioni paritarie per
  ciascuno di tali soggetti.  Per la definizione sostanziale
  della parità di trattamento si rinvia all'articolo 10.   La
  finalità della normativa introdotta consiste nell'assicurare,
  oltre alle citate condizioni di parità per l'accesso ai mezzi
  di comunicazione, anche l'imparzialità del mezzo informativo
  rispetto a tutti i competitori nella campagna elettorale in
  corso, finalità, questa, posta alla base dell'intero sistema
  dell'informazione radiotelevisiva già dalla legge 6 agosto
  1990, n.223 (si veda l'articolo 1, comma 2, di quella legge).
   Gli articoli 2 e seguenti disciplinano le più rilevanti forme
  di espressione dei soggetti politici durante la campagna
  elettorale.   Si è ritenuto di ricorrere ad una distinzione
  tipologica di tali forme, sulla scorta dell'elaborazione in
  proposito proveniente sia dalla legge 10 dicembre 1993, n.
  515, sia dai più recenti provvedimenti attuativi emanati dal
  Garante per la radiodiffusione e l'editoria.   Sono così
  individuabili almeno tre distinte fattispecie:
       la propaganda elettorale, che ha ad oggetto
  prevalentemente la presentazione dei candidati e dei programmi
  di ciascun soggetto politico, oltre che, più in generale,
  degli elementi caratterizzanti di questo;
       la pubblicità elettorale, consistente nella diffusione
  di messaggi "brevi" avente carattere essenzialmente
  illustrativo e nettamente differenziata dalla contestualmente
  vietata pubblicità elettorale denigratoria e surrettiziamente
  suggestiva;
       l'informazione elettorale, che comprende i servizi e gli
  altri programmi informativi radiotelevisivi aventi ad oggetto
  la competizione elettorale.
     La disciplina sostanziale della propaganda elettorale si
  rinviene nell'articolo 2.  La disposizione, al comma 1,
  individua le forme in cui si può svolgere la propaganda
  elettorale, tanto sulla stampa quanto nella programmazione
  della concessionaria pubblica e delle emittenti private.  In
  sede di reiterazione è parso opportuno chiarire esplicitamente
  che gli annunci relativi a propaganda svolta con mezzi diversi
  dai "mass-media" (quali, ad esempio, comizi di piazza) non
  sono disciplinati dal presente decreto-legge.
     Tale disciplina è efficace per tutta la durata del periodo
  cosiddetto "protetto", che si estende dal giorno in cui sono
  convocati i comizi elettorali fino all'ultimo giorno in cui è
  consentita la propaganda, fino a quando, cioè, si chiude la
 
                               Pag. 3
 
  campagna elettorale (comma 4).  Può essere utile ricordare che
  i procedimenti elettorali hanno una durata variabile, a
  seconda della consultazione cui essi sono preordinati, da 70 a
  45 giorni.   Rispetto alla disciplina della citata legge n.
  515 del 1993, dunque, appare sensibilmente ampliata la durata
  del periodo protetto, a maggiore tutela della parità di
  trattamento di tutti i contendenti politici.
    E' stato
  introdotto il principio che la propaganda elettorale è
  gratuita per ogni mezzo di comunicazione, pubblico e privato
  (articolo 2, comma 2).  Si dispone inoltre l'obbligo di
  rispetto del principio della parità di trattamento (analoga ma
  più articolata disposizione, comprensiva anche dell'offerta di
  pubblicità elettorale, per le emittenti private e gli editori
  si rinviene all'articolo 4).   Si stabilisce, inoltre, che la
  propaganda sia collocata in spazi, all'interno della testata o
  della programmazione, adeguatamente riconoscibili dal lettore
  o dallo spettatore e autonomi rispetto agli articoli od alle
  trasmissioni residue.   Secondo l'articolo 3, la pubblicità
  elettorale consiste - come si è detto - nell'esposizione, in
  forma breve, degli elementi oggettivi caratterizzanti il
  soggetto politico.  Essa si può realizzare nella forma dello
  spot  radiotelevisivo ovvero in quella dell'inserzione
  sulla stampa.   A fronte dell'attuale divieto (articolo 2,
  comma 1, della legge n. 515 del 1993) per un periodo limitato
  a trenta giorni si è ritenuto di ampliare notevolmente il
  periodo protetto (che, anche in questo caso, inizia dal
  momento della convocazione di comizi), specificando
  maggiormente la portata del divieto di pubblicità elettorale.
   E' sancito, in particolare, il divieto di pubblicità
  elettorale per la concessionaria pubblica, mentre si è
  disposta la facoltatività per la stampa e le emittenti
  private.
     Anche per questi ultimi mezzi di comunicazione resta fermo
  il divieto di qualsiasi forma di pubblicità negli ultimi
  trenta giorni della campagna, per consentire un periodo di
  libera riflessione all'elettorato, ed è introdotto un apposito
  divieto di diffusione di pubblicità relative a consultazioni
  successive a quella per cui è in corso di svolgimento la
  campagna elettorale in cui vi sia il pericolo della reciproca
  influenza tra le campagne.  Questa disposizione non trova
  applicazione nei confronti delle consultazioni referendarie in
  ottemperanza agli indirizzi emersi nella sentenza della Corte
  costituzionale n. 161 del 1995, alla quale ci si è adeguati
  anche con riferimento all'ammissibilità dei messaggi
  pubblicitari per tutta la durata della campagna referendaria.
  Queste modifiche sono state confermate nel presente decreto.
  Per il precedente periodo, si è inoltre vietato il ricorso:
       alla pubblicità (nonché alla propaganda) con
  prospettazioni comunque false, sia che miri a favorire un
  soggetto politico sia che miri a lederne un altro;
       a quella denigratoria;
       più in generale, a quella mirante ad offrire un'immagine
  negativa, cioè lesiva dei diritti della persona, di un altro
  contendente nella campagna elettorale usando tecniche idonee a
  suggestionare gli elettori.
     Così specificato il divieto, si è ritenuto di ammettere -
  ma appunto solamente fino al trentunesimo giorno prima delle
  elezioni - forme di pubblicità corretta, in quanto avente
  specifico contenuto informativo, seppure in forma concisa.  La
  ragione di questa scelta legislativa risiede nell'opportunità
  di consentire all'elettorato una maggiore conoscibilità delle
  diverse forze, specie se partecipanti a nuovi o vecchi
  raggruppamenti politici.   Si è altresì disposto che gli spazi
  di pubblicità elettorale, tanto sulla stampa quanto nel mezzo
  radiotelevisivo, siano immediatamente riconoscibili come
  messaggi di pubblicità elettorale.  La collocazione di questi
  spazi deve essere tale che essi siano percepibili come  spot
  ed inserzioni elettorali nettamente distinti rispetto alla
  ordinaria pubblicità commerciale.   Al Garante è attribuito il
  compito di individuare in concreto le modalità di distinzione
  della pubblicità elettorale da quella commerciale.
 
                               Pag. 4
 
    La regolamentazione concreta delle modalità di accesso alla
  stampa ed alla radiodiffusione viene lasciata alla Commissione
  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
  servizi radiotelevisivi ed al Garante, ciascuno secondo le
  proprie competenze istituzionali.
     La Commissione ed il Garante, nell'adottare la
  regolamentazione relativa alla propaganda elettorale, dovranno
  specificamente tenere conto dei codici deontologici che
  eventualmente siano stati adottati dagli operatori del settore
  della comunicazione di massa.
     Al Garante è altresì affidato il compito di individuare
  quali siano, in concreto, i mezzi radiotelevisivi ed
  editoriali concretamente rilevanti nella competizione
  (articolo 16, comma 1).  Ciò è particolarmente significativo
  qualora si tratti di campagna elettorale per competizioni a
  carattere strettamente locale, onde evitare una indiscriminata
  (e non necessaria) applicazione della normativa in esame.
     Per quanto concerne le condizioni di accesso agli spazi di
  propaganda e pubblicità offerti dalle emittenti private e
  dagli editori, è disposto il necessario rispetto del principio
  della parità di trattamento dei soggetti politici (la nozione
  sarà esplicitata nell'articolo 10), sia con riferimento alla
  quantità di spazi e tempi, sia con riferimento alle tariffe,
  laddove previste (articolo 4, comma 1).
     E' stata poi prevista una norma "organizzativa" comune
  alle due forme di promozione della propaganda e della
  pubblicità (articolo 4, comma 2).  Si prevede che editori ed
  emittenti private disponibili a offrire spazi di propaganda o
  pubblicità diano tempestiva comunicazione della circostanza al
  pubblico, secondo apposite modalità provenienti dal Garante,
  indicando inoltre il domicilio eletto ai fini della presente
  normativa.  E' affidata ad una reciproca consultazione tra
  Commissione parlamentare e Garante, nell'ambito della
  rispettiva competenza e tenuto conto di eventuali codici
  deontologici originanti dagli operatori, la definizione dei
  criteri concernenti le caratteristiche della propaganda ed i
  criteri di offerta della pubblicità elettorale.
     Per la pubblicità elettorale, in particolare, rispetto
  alla stampa e alle emittenti private, il Garante provvede a
  regolamentare l'offerta degli spazi nonché le modalità del
  loro utilizzo, con particolare riferimento al limite di
  "martellamento" ed alle fasce orarie di diffusione (articolo
  4, comma 3).  Tale regolamentazione dovrà concernere, ancora,
  il numero massimo degli  spot  e delle inserzioni per
  ciascun soggetto politico, sia esso individuale o collettivo,
  nonché le connesse caratteristiche, quali durata, dimensione e
  collocazione.  L'applicazione della norma, anche alla luce di
  passate, seppure non identiche, esperienze, potrà dare luogo a
  non agevoli problemi tecnici e quindi a spazi di
  discrezionalità amministrativa, che debbono essere coperti
  alla stregua del fondamentale criterio dell'imparzialità,
  intesa nel caso come parità di condizioni, assunto dal
  presente decreto.  Il Garante dovrà quindi provvedere,
  utilizzando tale discrezionalità, ad un'applicazione
  complessiva dei criteri di cui all'ultima parte dell'articolo
  4, che tenga conto sia di ciascuno di essi sia del loro
  effetto sinergico a tutela dell'indicato principio di parità
  di trattamento.
     Un indirizzo conforme a quello individuato negli articoli
  precedenti si riscontra nella disciplina, dettata
  dall'articolo 5, in ordine all'informazione elettorale, nella
  quale vanno, tra l'altro, ricompresi, ai sensi dell'articolo
  22, comma 2, telegiornali e giornali radio della
  concessionaria pubblica e delle emittenti private.
     La disciplina - operante come già quella corrispondente
  della legge n. 515 del 1993, per il solo mezzo radiotelevisivo
  - trova applicazione dalla convocazione dei comizi ed è
  ispirata al perseguimento della parità di trattamento tra i
  soggetti politici, oltre che dei fini ordinariamente assegnati
  all'informazione radiotelevisiva (articolo 1, comma 2, della
  legge n. 223 del 1990).
     Anche in tal caso, l'estensione della disciplina alla
  stampa, oltre a produrre l'effetto di una modificazione
  dell'attuale rapporto di omogeneità tra mezzo editoriale e
 
                               Pag. 5
 
  mezzo radiotelevisivo, si sarebbe dimostrata non conforme al
  dettato costituzionale.
     Per quanto concerne, infine, l'equiparazione della
  disciplina dell'informazione elettorale sulle emittenti
  private a quella della concessionaria pubblica, essa trova le
  proprie origini già nell'attuazione della corrispondente
  disposizione contenuta nella legge n. 515 del 1993 ed appare
  conforme ai princìpi sottostanti alla regola generale
  dell'informazione, portata dalla legge n. 223 del 1990.
     E' vero, infatti, che l'articolo 1, comma 1, della legge
  n. 515 del 1993, disciplina l'informazione elettorale della
  concessionaria pubblica in conformità ai criteri della parità
  di trattamento, della completezza e dell'imparzialità
  dell'informazione, mentre l'articolo 1, comma 2, si riferisce,
  a proposito dell'informazione elettorale delle emittenti
  private, alla sola "parità di trattamento".
     E' altresì vero, però, che i princìpi della completezza e
  dell'imparzialità sono connaturati all'informazione
  radiotelevisiva, secondo quanto disposto dall'articolo 1,
  comma 2, della legge n. 223 del 1990.
     Si spiega così la ragione per cui nei provvedimenti
  attuativi del Garante (si veda, per esempio, l'articolo 16,
  comma 1, del provvedimento in data 26 gennaio 1994) è dettato
  l'obbligo pure per le emittenti private di attenersi, nei loro
  programmi informativi, oltre che alla parità di trattamento,
  ai criteri dell'imparzialità e della completezza.
     L'articolo 6 incide in maniera rigorosa su ogni forma di
  propaganda elettorale condotta sui mezzi di comunicazione di
  massa diversa da quella espressamente consentita dall'articolo
  2 (comma 1).
     Il divieto di propaganda nel periodo protetto riguarda, in
  particolare, quella forma di propaganda surrettizia
  eventualmente presente nei programmi radiotelevisivi di
  intrattenimento o, comunque, non espressamente disciplinati
  dal presente provvedimento.
     E' dunque fatto esplicito divieto di influenzare le scelte
  elettorali a tutti i soggetti che appaiano in tali programmi
  (conduttori ed ospiti), o che li gestiscano (registi).  Ai
  conduttori ed ai registi è altresì imposto uno specifico
  dovere di correttezza, preordinato, attraverso la loro
  imparzialità, a non influenzare le scelte dell'elettorato.
     Particolarmente significativa è la previsione, nel comma
  1, di un divieto di utilizzare la composizione della
  programmazione radiotelevisiva a fini politici e/o
  elettorali.
     Al comma 2 si prendono in esame quelle trasmissioni, note
  ordinariamente con il nome di  talk show,  per le quali,
  da varie parti politiche e sociali, più si avverte il pericolo
  di strumentalizzazione a fini elettorali.  La normativa
  proposta mira a salvaguardare la correttezza e la neutralità
  rispetto ai predetti fini, introducendo un ulteriore periodo
  protetto - peraltro assai ristretto - immediatamente a ridosso
  delle consultazioni: negli ultimi cinque giorni, infatti, le
  condizioni di parità di trattamento sono definite in maniera
  particolarmente accentuata.
     Il comma 3 - sempre con riferimento alle appena citate
  trasmissioni di intrattenimento - individua i criteri-guida
  funzionali al perseguimento delle finalità illustrate.  In sede
  di reiterazione si è ritenuto di chiarire che non sono
  considerati "ospiti" di una trasmissione radiotelevisiva i
  soggetti che intervengono telefonicamente in diretta, senza
  che vi sia alcun accordo o intesa con l'emittente privata o la
  concessionaria pubblica.  Resta fermo il generale dovere di
  correttezza ed imparzialità del conduttore, che si traduce -
  nel caso di specie - nell'assunzione delle iniziative
  opportune ad evitare che l'elettorato possa essere influenzato
  dal contenuto dell'intervento telefonico nella propria libertà
  di scelta.
     Al comma 4 si rinviene il criterio di rigida
  regolamentazione della partecipazione di uomini politici ad
  ogni trasmissione radiotelevisiva, secondo linee già tracciate
  nel vigore della legge n. 515 del 1993.
     L'articolo 7 mira a regolamentare - entro limiti assai
  ristretti - la propaganda relativa alle attività istituzionali
 
                               Pag. 6
 
  proprie di ogni pubblica amministrazione.  La finalità della
  disposizione consiste nell'indurre ad un comportamento
  neutrale rispetto alle competizioni elettorali, che si
  dovrebbe tradurre nel rispetto di una linea generalizzata del
  silenzio dei soggetti pubblici proprio per tutelare la libera
  scelta elettorale dei cittadini che, si diceva, è alla radice
  del presente intervento legislativo.
     Ai sondaggi, dato il crescente ricorso che ad essi viene
  fatto dai mezzi di comunicazione di massa, è dedicata
  un'apposita disciplina (articolo 8), che rende ancora più
  stringente - rispetto alla legge n. 515 del 1993 - la
  regolamentazione degli stessi durante la campagna elettorale
  ed anche durante il periodo "libero".
     La durata del divieto di diffusione dei sondaggi ad
  oggetto politico-elettorale è ampliata da quindici a venti
  giorni (comma 1) ed è così equiparata a quella del divieto
  assoluto di ogni forma di pubblicità elettorale, dato l'uso
  sostanzialmente non dissimile che dei due strumenti viene
  fatto.
     La portata dell'interdizione è stata chiarita rispetto
  alla previgente disciplina essendo specificato che il divieto
  - non diversamente dalla normativa francese - si estende
  altresì alla diffusione di sondaggi realizzati precedentemente
  al ventesimo giorno prima delle consultazioni elettorali.
     Per quanto concerne la disciplina ordinaria dei sondaggi
  politico-elettorali, al comma 2 sono fissati i criteri ai
  quali gli autori degli stessi devono attenersi: i criteri di
  legge costituiscono il nucleo della normazione secondaria, che
  sarà emanata dal Garante.  Questo, in particolare, analizzerà
  attentamente e, se del caso, recepirà i parametri provenienti
  dalle istituzioni demoscopiche più autorevoli - non
  necessariamente soltanto nazionali - tenendo pure conto delle
  future valutazioni di organismi di verifica della cui prossima
  istituzione si ha notizia nell'ambito delle associazioni di
  marketing  più accreditate.
     I commi 3 e 4 dell'articolo 8 prendono infine in
  considerazione, vietandole, talune forme di indagine
  demoscopica: in particolare, l'ipotesi del cosiddetto
  "televoto", disciplinata dal comma 3, è preclusa per la sua
  comprovata scarsissima attendibilità.
     Il comma 5 introduce una prima reazione dell'ordinamento
  in risposta alla violazione delle norme concernenti le
  indicazioni tecniche di cui devono essere corredati i
  sondaggi.  Al provvedimento, di competenza del Garante, si
  aggiungono le sanzioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 14,
  comma 4, ultima parte.
     Particolarmente significativo appare l'articolo 9, che
  introduce una importante forma di responsabilizzazione
  professionale degli operatori dell'informazione
  radiotelevisiva.  Essi sono, infatti, soggetti ad uno specifico
  codice deontologico, che ne sanzioni i doveri di fronte
  all'elettorato.
     Ai fini dell'accertamento delle eventuali violazioni delle
  norme deontologiche, l'Ordine dei giornalisti potrà istituire
  un apposito organo, al cui interno potranno essere presenti
  anche membri della magistratura - ordinaria ed amministrativa
  - purché di qualifica non inferiore a quella di magistrato di
  Corte di cassazione, anche a riposo, ovvero di qualifica
  equiparata.  La partecipazione, naturalmente, dovrà essere
  autorizzata dagli organi competenti, qualora il magistrato sia
  in servizio.
     Va segnalato che la normativa in questione trova
  applicazione prevalente nell'ambito dell'informazione
  radiotelevisiva, mentre, per quanto concerne la stampa, ne è
  esclusa l'informazione, essendo disciplinata soltanto la
  propaganda elettorale.  Ciò non significa, naturalmente, che
  per i giornalisti operatori dell'informazione editoriale non
  trovino applicazione eventuali ulteriori norme professionali
  appositamente sanzionate.  L'efficacia dell'intervento in caso
  di violazioni del codice deontologico giornalistico è affidata
  in prima istanza all'apposito organo di categoria, da
  istituirsi da parte dell'Ordine dei giornalisti.  Qualora,
  però, si verifichi l'inottemperanza di provvedimenti emanati
  da tale organo, il Garante annovera fra i suoi poteri
  d'intervento d'urgenza, ai sensi dell'articolo 13, quello di
  ordinare la pubblicazione sul mezzo di comunicazione di massa
  del comunicato redatto dall'organo dell'Ordine dei giornalisti
  (articolo 13, comma 2, lettera  f).
 
                               Pag. 7
 
     L'apparato  lato sensu  reintegratorio affidato
  all'Ordine dei giornalisti non esclude naturalmente distinti
  interventi di regolamentazione e sanzione predisposti
  dall'ordinamento, ed in particolare dalla presente normativa,
  a carico dei mezzi editoriali e radiotelevisivi.
     Uno dei cardini della disciplina è contenuto nell'articolo
  10, che definisce concretamente la parità di trattamento
  nell'uso di mezzi informativi.
     La disposizione offre alla Commissione parlamentare ed al
  Garante i criteri per definire in concreto come saranno
  distribuiti alle singole forze politiche gli spazi nei mezzi
  di informazione di massa durante le campagne elettorali.
     Le innovazioni che la norma presenta, per le elezioni alla
  Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica disciplinate
  dalla vigente legge elettorale (leggi 4 agosto 1993, nn. 276 e
  277), sono volte ad attribuire alle forze politiche che
  pretendono di conseguire la maggiore rappresentatività
  (presentandosi nella grande maggioranza delle circoscrizioni e
  dei relativi collegi) gli spazi idonei a diffondere le proprie
  linee politiche.
     Per quanto riguarda i seggi attribuiti nei collegi
  uninominali, la disposizione recepisce il senso della
  competizione elettorale che si svolge col sistema
  maggioritario.  Assegnando ai raggruppamenti più
  rappresentativi nel contesto della competizione spazi
  proporzionali alla rappresentanza parlamentare, essa incentiva
  una sostanziale convergenza delle varie forze politiche verso
  due principali ed opposti raggruppamenti.
     La norma riprende lo spirito delle diverse legislazioni,
  anche nelle interpretazioni giurisprudenziali, che regolano
  l'accesso ai mezzi di informazione nei Paesi europei.  In
  particolare, la legislazione francese attribuisce uno spazio
  congruamente diviso ai partiti che fanno parte della
  maggioranza ed a quelli che appartengono all'opposizione,
  lasciando spazi minori alle piccole forze che preferiscono
  presentarsi da sole.
     Il meccanismo della convenzione, ancora una volta analogo
  a quello previsto in Francia, lascia all'autodeterminazione
  delle forze politiche componenti il raggruppamento la concreta
  distribuzione dei tempi e degli spazi, in modo tale da
  promuovere la partecipazione dei soggetti interessati alla
  assegnazione degli spazi di cui godranno.
     L'esigenza, tuttavia, di non penalizzare le minoranze e le
  forze politiche di più recente nascita ha imposto le
  previsioni successive.  Per queste forze, la scelta è stata
  quella di non creare gabbie e di non imporre limiti
  predeterminati che avrebbero potuto sacrificarne il diritto di
  accesso.
     Per le quote di seggi attribuite in misura proporzionale è
  stato seguito un sistema parzialmente diverso, che garantisce
  un equilibrio degli spazi elettorali a tutte le forze già
  presenti nell'organo da ricostituire, senza escludere, però,
  le forze nuove che non abbiano ancora rappresentanza.
     E' ovvio che la nozione di parità di trattamento dovrà
  essere adattata alle concrete esigenze editoriali e di
  programmazione: per esempio, pubblicazioni o trasmissioni che
  non abbiano cadenza giornaliera.
     Va altresì osservato che le disposizioni dettate
  dall'articolo 10 rappresentano un criterio-guida per le
  elezioni politiche, al cui sistema elettorale fanno diretto
  riferimento.  Diversamente, per le altre competizioni
  elettorali, la Commissione parlamentare ed il Garante
  definiscono le concrete modalità di realizzazione della parità
  di trattamento in ogni contesto: troverà applicazione, nei
  limiti in cui ciò sarà concretamente possibile, lo stesso
  principio sottostante alle norme dettate per le elezioni
  politiche.
     Dall'articolo 11 iniziano le norme procedimentali.
     E' confermato l'obbligo per le emittenti private e la
  concessionaria pubblica di registrare integralmente le proprie
  trasmissioni.  In sede di reiterazione si è ritenuto di
  eliminare l'obbligo di consegna delle registrazioni a carico
  di tutte le emittenti.  In ogni caso, l'introduzione
  all'articolo 12, comma 1, dell'immediato ritiro delle
  registrazioni oggetto di denuncia da parte della Guardia di
 
                               Pag. 8
 
  finanza scongiura il pericolo di manipolazioni delle
  registrazioni e consente un pronto avvio dell'istruttoria.
     In secondo luogo, il controllo, compatibilmente con le
  proprie strutture tecniche, è svolto anche dagli uffici
  periferici del Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni.
     Secondo l'articolo 12, le violazioni sono denunciabili dai
  singoli candidati, dai movimenti, dai comitati, dai partiti e
  dalle diverse forze politiche.  E' questa, infatti, la portata
  della nozione di soggetto politico, come sarà definito
  all'articolo 22, comma 2.
     Si è voluto, così, privilegiare le parti direttamente
  interessate ad un retto svolgimento della campagna elettorale.
  Esse sono apparse, infatti, depositarie di un interesse
  generale e politicamente rappresentative dell'elettorato.
  Inoltre, la scelta di una loro legittimazione si spiega con
  l'individuazione di un livello sufficientemente riconoscibile,
  tale da evitare un uso arbitrario ed emulativo dei mezzi di
  tutela, il quale avrebbe finito e finirebbe per annullare la
  funzionalità della presente disciplina.
     L'interesse generale al rispetto delle disposizioni del
  decreto-legge è comunque garantito dall'intervento d'ufficio
  del Garante - e dei Corerat per le campagne a carattere locale
  - e dall'attribuzione agli uffici periferici del Ministero
  delle poste e delle telecomunicazioni (Circostel) del potere
  di denunciare le violazioni riscontrate nelle trasmissioni
  oggetto del loro controllo.
     Il procedimento è caratterizzato dal connotato
  dell'immediatezza, al precipuo fine di garantire un pronto
  accertamento della violazione.  Si vuole, infatti, che il
  comportamento tenuto in dispregio di regole che tutelano
  valori di rango tanto elevato sia colpito, pur nel rispetto di
  ogni diritto, in tempi brevi, anche perché il perpetuarsi nel
  tempo della violazione potrebbe provocare un'irreparabile
  alterazione della competizione.
     Altra norma centrale del sistema normativo è l'articolo
  13.
     Esso attribuisce al Garante il potere di dettare ogni
  genere di provvedimento anche a contenuto innominato, giacché
  le violazioni si presentano nelle più diverse forme e
  necessitano di una risposta specificamente adeguata.
     Scopo dei mezzi di tutela, sia di quelli esemplificati che
  di quelli che potrebbero trovare fonte nella norma, è la
  reintegrazione del soggetto leso nella propria posizione nel
  più breve tempo possibile, come si evince dal comma 1.
     Al fine di reintegrare i soggetti lesi nei loro diritti,
  tra le altre misure, sono stati esemplificativamente previsti:
  un diritto di rettifica rafforzato dall'obbligo di concedere
  il medesimo risalto della notizia rettificata; trasmissioni
  con la prevalente partecipazione dei soggetti illegittimamente
  esclusi dalle trasmissioni precedenti, anche con riferimento
  ad una squilibrata selezione degli ospiti; l'attribuzione di
  spazi di propaganda elettorale compensativi; la diffusione di
  comunicati; la trasmissione di messaggi recanti l'indicazione
  della violazione commessa.
     In ogni caso di inottemperanza al provvedimento del
  Garante - salve le altre sanzioni imposte dal decreto-legge -
  il Garante stesso dispone l'inibizione delle trasmissioni
  della concessionaria pubblica o dell'emittente privata
  inottemperante ovvero la pubblicazione sulla stampa di un
  apposito comunicato relativo all'inottemperanza da parte
  dell'editore.
     Avverso questi provvedimenti del Garante è ammesso il
  ricorso, secondo i casi, all'autorità giudiziaria ordinaria
  ovvero amministrativa, nei termini brevi connaturati al
  procedimento in via d'urgenza come si è chiarito nella nuova
  stesura della norma.  E' anche imposto un termine assai breve
  per la decisione del ricorso stesso.
     Con l'articolo 14, per quanto riguarda le sanzioni
  pecuniarie, in primo luogo, sono distinte nettamente le
  emittenti locali e le emittenti nazionali.  Se il mezzo di
  comunicazione è lo stesso e identici devono essere i rimedi di
  tutela reintegratori a fronte delle violazioni della parità di
  trattamento, le sanzioni pecuniarie non possono non tenere
  conto delle differenti dimensioni dei soggetti ai quali
 
                               Pag. 9
 
  vengono irrogate.  Si deve, ancora, tenere conto del maggiore
  pregiudizio arrecato ai valori tutelati dalla normativa,
  nonché del maggiore allarme sociale che le infrazioni
  commesse, con un'eco diffusa sul territorio nazionale,
  indubbiamente provocano.
     In secondo luogo, si è separato il trattamento delle
  violazioni di carattere procedimentale rispetto a quelle di
  carattere sostanziale.
     Le prime, infatti, portano all'inflizione di una sanzione
  pecuniaria minore, poiché non si vuole colpire in modo
  eccessivo l'inadempimento di obblighi formali.
     Resta fermo, tuttavia, che laddove si dovesse evincere la
  volontà di attentare alla disciplina sostanziale, pur
  commettendo un'infrazione di carattere procedimentale, si
  dovranno applicare le sanzioni gravi previste per le
  infrazioni di carattere sostanziale.
     Sono, ancora, state recepite le istanze che si rivolgevano
  ad un aumento dei minimi previsti per la sanzione pecuniaria,
  giacché i minimi precedenti si erano rivelati un deterrente
  scarsamente efficace per chi deliberatamente avesse avuto
  intenzione di violare le norme sulla parità di accesso.
     Il comma 3 prevede, comunque, una sanzione più pesante,
  per i casi più gravi, con un effetto preventivo piuttosto
  marcato.  Essa consiste nella inibizione della programmazione
  accompagnata dall'obbligo di mantenere in video una immagine
  fissa con l'indicazione che l'emittente ha violato le presenti
  disposizioni.
     In caso di violazione delle norme sui sondaggi, la
  sanzione pecuniaria per una illegittima pubblicazione è
  particolarmente elevata e, in particolari circostanze, è
  abbinata ad una pena detentiva.  Una sanzione così rigorosa era
  già prevista dalla legge n. 515 del 1993.  Essa non è stata
  modificata poiché si è considerato il particolare disvalore
  che esprime il tipo di violazione in esame.
     Nelle ultime disposizioni del medesimo comma si conserva
  l'impostazione generale volta a distinguere la violazione di
  princìpi sostanziali da omissioni colpevoli di lieve o minore
  importanza.
     Il comma 5 riprende un principio già presente nella legge
  n. 515 del 1993.  Esso sanziona, se viene accertata, la
  corresponsabilità di politici ed editori, al fine di porre un
  freno al possibile intreccio tra gestione dei mezzi di
  informazione e diffusione, di parte, delle idee politiche.
     Il comma 6, infine, prevede che la sanzione irrogata possa
  essere articolata in funzione della diffusione territoriale e
  della capacità di incisione economica sull'autore della
  violazione e della gravità del pregiudizio arrecato.  Esso
  recepisce, quindi, un principio di ordine generale che vuole
  la sanzione adattata al singolo caso.
     Con l'articolo 15 si accentua il ruolo istruttorio e di
  controllo della Guardia di finanza, cui si attribuisce anche
  l'incombenza delle comunicazioni e notificazioni d'ufficio
  previste dalla legge.  Quest'ultimo aspetto si rivela
  importante, essendo connesso con l'esigenza di celerità delle
  procedure di controllo.  Il beneficio, infatti, che si ricava
  dall'imposizione di tempi ravvicinati risulterebbe interamente
  compromesso se i procedimenti di notificazione e comunicazione
  non fossero anch'essi estremamente veloci.
     L'articolo 16 riprende una statuizione dell'articolo 1,
  che dichiara applicabili, in quanto compatibili, le
  disposizioni della legge ad ogni genere di consultazioni.  Ciò
  è particolarmente importante per la determinazione degli spazi
  da attribuire in presenza di sistemi elettorali diversi.  Allo
  scopo, le indicazioni dell'articolo 10 rappresentano i criteri
  generali con cui Commissione e Garante si dovranno orientare
  per individuare le modalità per le elezioni diverse da quelle
  politiche.
     La determinazione dei soggetti e dell'ambito territoriale
  rilevanti da parte del Garante avviene, oltre che per le
  consultazioni in ambito locale, anche per le elezioni
  politiche suppletive, in considerazione del ristretto ambito
  territoriale coinvolto.
     Il comma 2 detta taluni princìpi speciali per la campagna
  referendaria, vista la peculiare divisione degli schieramenti
 
                              Pag. 10
 
  che si rivolge in due diverse direzioni.  In tale campagna gli
  orientamenti sono riconducibili a due diverse ed opposte
  posizioni, ma è necessario comunque garantire alle varie parti
  sociali interessate dal  referendum  una adeguata
  esposizione sui mezzi di comunicazione.
     Dato il sostanziale incremento - quanto a verifica,
  istruttoria, interventi d'urgenza e sanzioni - dei poteri
  attribuiti al Garante, l'articolo 17 istituisce, al fine di
  garantire l'immediata efficacia e l'incisività della sua
  azione, il ruolo organico del personale dell'Ufficio del
  Garante, fissando, in ogni caso, il principio che la relativa
  copertura debba avvenire tramite ordinarie procedure
  concorsuali, salva la prima parziale copertura del ruolo
  stesso.
     Si è altresì presa in considerazione l'esigenza di un
  incremento del personale per i periodi particolarmente
  delicati delle campagne elettorali.
     E' stata infine mantenuta, all'ultimo comma, un'apposita
  norma per consentire l'immediata operatività dei Corerat, ai
  quali la normativa attribuisce importanti compiti di
  istruttoria nell'ambito dell'emittenza radiotelevisiva
  locale.
     L'articolo 18, non innovando sostanzialmente rispetto al
  regime previgente, esclude l'applicazione agli organi di
  stampa e radiofonici strettamente politici delle norme in tema
  di propaganda ed informazione elettorale e di sottoposizione
  al codice deontologico professionale.
     L'articolo 19 promuove l'istituzione di procedure di
  verifica della comunicazione elettorale in ambito nazionale,
  con portata, quantomeno inizialmente, di natura prettamente
  quantitativa, e con risultati da diffondere con cadenza
  settimanale presso la pubblica opinione durante la campagna
  elettorale.
     E' stata, infine, accolta l'istanza di accordare
  anticipatamente ai partiti la metà dei contributi ad essi
  spettanti a titolo di rimborso delle spese sostenute per le
  campagne elettorali (articolo 20).
     Seguono le norme finali.
     L'articolo 21 regolamenta le modalità specifiche di
  copertura finanziaria degli oneri dovuti all'applicazione del
  decreto-legge, necessari in particolar modo al potenziamento
  tecnico dei Circostel al fine di adeguarli alle rinnovate
  funzioni di registrazione e verifica.
     L'articolo 22 specifica - conclusivamente - la portata
  della normativa: essa interviene solamente sulla disciplina
  dettata dalla legge n. 515 del 1993, in tema di accesso ai
  mezzi di comunicazione di massa nel corso delle campagne
  elettorali.  Restano perciò salve le altre disposizioni
  previste dalla stessa legge n. 515 del 1993.
     Il comma 2 dell'articolo in esame introduce una
  legenda  mirante a conferire maggiore snellezza alla
  comprensione del testo legislativo, secondo una tecnica non
  nuova al nostro ordinamento giuridico.
     Si segnala in particolare la precisazione del concetto di
  soggetti politici, che raccoglie sotto questa dizione le
  figure dei candidati, partiti, comitati e movimenti
  organizzati a fini politici: questa identificazione
  pluricomprensiva si spiega con particolare riguardo ai
  problemi delle legittimazioni alla denuncia, dell'estensione
  di tetti e regole e della soggettivazione di non poche misure.
  E' stato, inoltre, precisato, rispetto al disegno di legge in
  precedenza presentato in materia, che l'espressione "comitati"
  comprende anche i comitati promotori dei  referendum.
     Il Governo ha assunto le sue responsabilità nei confronti
  del Paese, per disciplinare campagne elettorali corrette e
  capaci di offrire alla forze politiche pari opportunità negli
  scontri e nei dibattiti di fronte alla pubblica opinione.
 
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