Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2601
DDL0159-0027
Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
(suddiviso in 52 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A. TESTIPDL
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A ZZ13 ZZPD ZZRM
               (Funzionamento e attribuzioni).
     1.  Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che
  ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta
  un apposito regolamento entro sessanta giorni
  dall'insediamento.
     2.  Con regolamento, approvato con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
  1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure
  per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i
  rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari
  sociali.
     3.  All'Osservatorio sono assegnate le seguenti
  competenze:
       a)  assistenza alla Presidenza del Consiglio dei
  Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
  nell'aggiornamento del registro nazionale;
       b)  promozione di studi e ricerche
  sull'associazionismo in Italia e all'estero;
       c)  pubblicazione di un rapporto biennale
  sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di
  attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
  sull'associazionismo;
       d)  sostegno delle iniziative di formazione e di
  aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative
  nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei
  settori disciplinati dalla presente legge;
       e)  pubblicazione di un bollettino periodico di
  informazione e promozione di altre iniziative volte alla
  diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di
  valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
 
                              Pag. 27
 
       f)  approvazione di progetti sperimentali
  elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle
  associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per
  fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
  l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
  avanzate;
       g)  promozione di scambi di conoscenze e forme di
  collaborazione fra le associazioni di promozione sociale
  italiane e fra queste e le associazioni straniere;
       h)  organizzazione, con cadenza triennale, di una
  conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale
  partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni
  interessate;
       i)  esame dei messaggi di utilità sociale redatti
  dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
  7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri.
     4.  Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si
  avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
  dal Dipartimento per gli affari sociali.
     5.  Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni
  per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal
  2001.
 
DATA=000717 FASCID=DDL13-159-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0159 TOTPAG=0039 TOTDOC=0052 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=004 PAGFIN=0027 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=015900A00 FASCIDC=13DDL0159 A SORTNAV=0015900A000 00000 ZZDDLC159A NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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