| (Funzionamento e attribuzioni).
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che
ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta
un apposito regolamento entro sessanta giorni
dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure
per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i
rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari
sociali.
3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti
competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
nell'aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche
sull'associazionismo in Italia e all'estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale
sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di
attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull'associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative
nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei
settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di
informazione e promozione di altre iniziative volte alla
diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di
valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
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f) approvazione di progetti sperimentali
elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle
associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per
fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di
collaborazione fra le associazioni di promozione sociale
italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una
conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale
partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni
interessate;
i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti
dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si
avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni
per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal
2001.
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