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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2606
DDL0159-0032
Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
(suddiviso in 52 Unità Documento)
Unità Documento n.32 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A. TESTIPDL
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A ZZ13 ZZPD ZZRM
                       (Partecipazione
                 alla composizione del CNEL).
     1.  L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il
  volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
  dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone
  indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
  organizzazioni di volontariato maggiormente
  rappresentative.
     2.  L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30
  dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di
  esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione
  sociale e delle organizzazioni di volontariato e
  rappresentanti delle categorie produttive, in numero di
  centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
  ripartizione:":
       3.  All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936
  del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
         "I- bis)  dieci rappresentanti delle associazioni
  di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
  dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio
  nazionale dell'associazionismo e cinque designati
  dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".
     4.  All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo
  il comma 2 è inserito il seguente:
     " 2-bis.  I rappresentanti delle associazioni di
  promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono
  designati ai sensi delle norme vigenti.  Le designazioni sono
  comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".
     5.  Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni
  per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal
  2001.
 
DATA=000717 FASCID=DDL13-159-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0159 TOTPAG=0039 TOTDOC=0052 NDOC=0032 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= FPD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=005 PAGFIN=0029 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=015900A00 FASCIDC=13DDL0159 A SORTNAV=0015900A000 00000 ZZDDLC159A NDOC0032 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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