| (Partecipazione
alla composizione del CNEL).
1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il
volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone
indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente
rappresentative.
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di
esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato e
rappresentanti delle categorie produttive, in numero di
centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
ripartizione:":
3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936
del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
"I- bis) dieci rappresentanti delle associazioni
di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio
nazionale dell'associazionismo e cinque designati
dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".
4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
" 2-bis. I rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono
designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni
per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal
2001.
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