| (Erogazioni liberali).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13- bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per
oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la
seguente:
"i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis)".
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2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale,
in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli
oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed
i-bis) " sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri
di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater) ";
b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri
di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del
reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è
aggiunta la seguente:
"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 3 milioni o al 2 per cento del reddito
di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge";
c) all'articolo 110- bis, comma 1, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1
dell'articolo 13- bis " sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 dell'articolo
13- bis ";
d) all'articolo 113, comma 2- bis, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed
enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del
comma 1 dell'articolo 13- bis " sono sostituite dalle
seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo
13- bis ";
e) all'articolo 114, comma 1- bis, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma
1 dell'articolo 13- bis " sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 dell'articolo
13- bis ".
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa
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massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000
milioni a decorrere dal 2002.
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