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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2622
DDL0159-0048
Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
(suddiviso in 52 Unità Documento)
Unità Documento n.48 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A. TESTIPDL
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A ZZ13 ZZPD ZZRM
                        (Convenzioni).
     1.  Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
  di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
  possono stipulare convenzioni con le associazioni di
  promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri
  di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività
  previste dallo statuto verso terzi.
 
                              Pag. 36
 
     2.  Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
  garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
  con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.
  Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e
  di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso
  delle spese.
     3.  Le associazioni di promozione sociale che svolgono
  attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
  aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le
  malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa,
  nonché per la responsabilità civile verso terzi.
     4.  Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sono individuati
  meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
  numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi
  controlli.
     5.  La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento
  essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
  carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
  medesima.
     6.  Le prescrizioni di cui al presente articolo si
  applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
  successivamente alla data di entrata in vigore della presente
  legge.
 
DATA=000717 FASCID=DDL13-159-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0159 TOTPAG=0039 TOTDOC=0052 NDOC=0048 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=025 PAGFIN=0036 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=015900A00 FASCIDC=13DDL0159 A SORTNAV=0015900A000 00000 ZZDDLC159A NDOC0048 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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