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| DDL0159-0048 | |
| Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
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| (suddiviso in 52 Unità Documento)
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Unità Documento n.48 (che inizia a pag.35 dello stampato)
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| ...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
TESTIPDL
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| ...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
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| ...TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disciplina delle associazioni
di promozione sociale.
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| Art. 30.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Convenzioni).
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri
di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività
previste dallo statuto verso terzi.
Pag. 36
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e
di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso
delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le
malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi
controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si
applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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| DATA=000717 FASCID=DDL13-159-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0159
TOTPAG=0039 TOTDOC=0052
NDOC=0048 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD
PAGINIZ=0035 RIGINIZ=025 PAGFIN=0036 RIGFIN=027 UPAG=NO
PAGEIN=35 PAGEFIN=36
SORTRES= SORTDDL=015900A00
FASCIDC=13DDL0159 A
SORTNAV=0015900A000 00000
ZZDDLC159A NDOC0048 TIPDOCP DOCTIT0012
NDOC0012
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