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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2624
DDL0159-0050
Relazione Camera n. 159-A (DDL13-159-A)
(suddiviso in 52 Unità Documento)
Unità Documento n.50 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A. TESTIPDL
...C159A, C285A, C577A, C1167A, C2674A, C3300A, C3969A.
...TESTO UNIFICATO della Commissione Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 32.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC159A ZZ13 ZZPD ZZRM
                (Strutture per lo svolgimento
                   delle attività sociali).
     1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
  concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
  proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle
  associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
  volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per
  lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
     2.  All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n.
  390, dopo la lettera  b),  è inserita la seguente:
       "b-bis)  ad associazioni di promozione sociale
  iscritte nei registri nazionale e regionali;".
     3.  All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
  n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite
  le seguenti: "nonché ad associazioni di promozione
 
                              Pag. 38
 
  sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".  Per
  gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è
  autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
  dall'anno 2000.
     4.  La sede delle associazioni di promozione sociale ed i
  locali nei quali si svolgono le relative attività sono
  compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste
  dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 97 del 16 aprile
  1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
     5.  Per concorrere al finanziamento di programmi di
  costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di
  adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
  manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le
  finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative
  attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
  promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
  risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
  agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
  attiene all'accesso al credito agevolato.
 
DATA=000717 FASCID=DDL13-159-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0159 TOTPAG=0039 TOTDOC=0052 NDOC=0050 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=019 PAGFIN=0038 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=015900A00 FASCIDC=13DDL0159 A SORTNAV=0015900A000 00000 ZZDDLC159A NDOC0050 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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