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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2629
DDL0159-0003
Progetto di legge Camera n. 159/RED - testo redigente - (DDL13-159/RED)
(suddiviso in 51 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969. TESTIPDL
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969.
Pag. 5 PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC159A50 ZZ13 ZZPP
                      PARERE FAVOREVOLE
      con le seguenti condizioni, volte a garantire il
  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
  Costituzione:
        all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, il
  seguente periodo: "Alla tenuta del registro si provvede con le
  ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del
  Dipartimento per gli affari sociali";
        all'articolo 7, comma 4, siano quantificati e coperti
  gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione a
  carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
  Bolzano così come previsto nella condizione riferita
  all'articolo 14, ovvero, in alternativa, ricomprendendo
  espressamente tali oneri, se lo stanziamento è capiente,
  nell'autorizzazione di spesa, indicata sempre nella condizione
  relativa all'articolo 14;
        all'articolo 11, i commi 4 e 5 siano sostituiti dai
  seguenti:
          "4.  L'Osservatorio si riunisce massimo otto volte
  l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
  possono essere nominati per più di due mandati;
          5.  Per il funzionamento dell'Osservatorio è
  autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e
  di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001".
        all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente
  comma: "6- bis.  Alle attività di segreteria connesse al
  funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie
  risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per
  gli affari sociali", ovvero, in alternativa, siano
  quantificati e coperti gli oneri derivanti da tali
  attività;
        all'articolo 12, dopo il comma 2 sia aggiunto il
  seguente: "2- bis.  Per lo svolgimento dei propri compiti
  l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali
  messe a disposizioni dal Dipartimento per gli affari sociali",
  ovvero, in alternativa, siano quantificati e coperti gli oneri
  derivanti dall'attività di supporto allo svolgimento dei
  compiti da parte dell'Osservatorio;
        all'articolo 12, il comma 3 sia sostituito dal
  seguente: "3.  Per gli oneri derivanti dall'attuazione del
  presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 795
  milioni per il 2000 e di lire 1.540 milioni annue a decorrere
  dal 2001";
        all'articolo 13, il comma 2 sia sostituito dal
  seguente: "2.  Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la
  spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500
  milioni per il 2001 e 20.000 mila milioni annue a decorrere
  dal 2002";
        all'articolo 14, siano aggiunti, in fine, i seguenti
  commi:
          "2- bis.  Per gli oneri derivanti dal presente
  articolo è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il
  2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
 
                               Pag. 6
 
          2- ter.  Al riparto delle risorse di cui al comma
  2- bis  si provvede con decreto del Ministro per gli
  affari sociali, previa intesa con la Conferenza
  Stato-Regioni";
        all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente
  comma: "1- bis.  Per gli oneri derivanti dal presente
  articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000
  e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001";
        all'articolo 16, dopo il comma 2, dalla cui attuazione
  derivano oneri non quantificati né coperti, sia aggiunto, in
  fine, il seguente comma: "2- bis.  All'organizzazione ed
  allo svolgimento della seduta comune si provvede senza nuovi o
  maggiori oneri per il bilancio dello Stato", ovvero, in
  alternativa, il seguente: "2- bis.  Per gli oneri
  derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa massima
  di lire 50 milioni annue", riducendo conseguentemente
  dell'importo di pari ammontare la somma indicata all'articolo
  12, comma 3, come indicata nella condizione riferita a tale
  disposizione;
        all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente
  comma: "4-bis.  Per gli oneri derivanti dal presente articolo è
  autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e
  di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001";
        con riferimento alle minori entrate derivanti
  dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
  20- bis,  21 e 21- bis,  siano quantificati e coperti
  gli oneri ad esse connessi tenendo conto che il Governo, nella
  riunione del Comitato permanente per i pareri del 30 maggio
  2000, ha indicato la misura massima degli importi medesimi in
  complessivi 2,7 miliardi per il 2000, 80,4 miliardi per il
  2001 e 49,9 miliardi a decorrere dal 2002;
        all'articolo 24, siano quantificati e coperti gli oneri
  derivanti dalle disposizioni ivi contenute;
        all'articolo 31, sia aggiunto, in fine, il seguente
  comma: "5- bis.  Le prescrizioni di cui al presente
  articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
  successivamente alla data di entrata in vigore della presente
  legge";
        all'articolo 32, comma 1, la parola: "devono" sia
  sostituita dalla seguente: "possono", e, dopo la parola:
  "iniziative" sia aggiunta la seguente: "temporanee";
        al comma 2, la parola: "concede" sia sostituita dalle
  seguenti: "può concedere"; sia infine soppresso il comma 3;
        all'articolo 33, comma 3, aggiungere, in fine, il
  seguente periodo: "Per gli oneri derivanti dal presente comma
  è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere
  dall'anno 2000";
        all'articolo 33, comma 4, sia precisato se la norma di
  cui al secondo periodo valga a confermare l'indirizzo
  effettivamente seguito da regioni e comuni nel senso di
  autorizzare senza oneri i cambi di destinazione per attività
  sociali, ovvero, in caso contrario, siano quantificati e
  coperti gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
  ivi contenute;
 
                               Pag. 7
 
        all'articolo 33, comma 5, dopo la parola: "usufruire"
  siano aggiunte le seguenti: "nei limiti delle risorse
  finanziarie disponibili";
        all'articolo 34, il comma 1 sia sostituito dal
  seguente: "1.  All'onere derivante dalla presente legge,
  valutato in lire 7.300 milioni per l'anno 2000, in lire 18.562
  milioni per l'anno 2001 ed in lire 24.062 milioni annue a
  decorrere dal 2002, si provvede mediante riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  L'ammontare degli oneri recati dalla disposizione di cui alla
  presente condizione deve essere aggiornato in relazione alla
  quantificazione degli oneri recati dagli articoli 20-bis, 21 e
  21-bis, nonché eventualmente di quelli derivanti dagli
  articoli 11, 12 e 33, comma 4, di cui deve contestualmente
  prevedersi idonea copertura.
        nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
        all'articolo 12, comma 2, sia soppressa la lettera
  g),  non apparendo conforme al vigente assetto delle
  procedure di bilancio una fattispecie che preveda
  l'espressione formale di un parere sullo schema del disegno di
  legge finanziaria da parte di un organismo inquadrato
  nell'ambito dell'amministrazione statale;
        all'articolo 12, sia prevista una apposita procedura
  per la gestione delle risorse stanziate per lo svolgimento dei
  compiti di cui al medesimo articolo;
        all'articolo 13, siano introdotte apposite disposizioni
  per la disciplina dei rapporti tra l'Osservatorio, competente
  a definire le azioni di cui alle lettere  d)  ed  f)
  del comma 2 dell'articolo 12, ed il Dipartimento per gli
  affari sociali, competente al finanziamento delle medesime
  azioni, e delle relative procedure".
  (Parere espresso il 30 maggio 2000).
        Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
  Commissione:
                      PARERE FAVOREVOLE
      con la seguente condizione, volta a garantire il
  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
  Costituzione:
        all'articolo 16, al comma 2- bis,  aggiungere, in
  fine, le seguenti parole: "a decorrere dal 2000".
  (Parere espresso il 29 giugno 2000).
 
DATA=000718 FASCID=DDL13-159/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0159 TOTPAG=0036 TOTDOC=0051 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=015900A50 FASCIDC=13DDL0159 A50 SORTNAV=0015900A500 00000 ZZDDLC159A50 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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