| La XII Commissione,
premesso che:
l'articolo 18 della Costituzione prevede la
valorizzazione delle forme associative quali strumenti di
partecipazione democratica dei cittadini allo scopo di creare
una società basata sui valori della solidarietà e della lotta
all'esclusione sociale;
per completare il diritto delle istituzioni sociali,
sarebbe necessario affiancare alla legge sul volontariato,
peraltro largamente inattuata e alla legge sulla cooperazione
sociale, una legge quadro sull'associazionismo sociale, in
grado di definire con certezza i diversi ambiti, senza
sovrapposizioni con quanto già definito da altre norme, anche
per evitare abusi e arbitri;
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge n. 159 e abbinate in materia di disciplina
dell'associazionismo sociale che tiene conto delle modifiche
rese necessarie dalla disciplina fiscale e delle ONLUSS
recentemente emanata e che accoglie sostanzialmente molte
delle osservazioni e delle condizioni già suggerite dalla XII
Commissione
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) l'osservatorio nazionale previsto dall'articolo 11
dovrebbe avere una composizione tale da privilegiare nella
rappresentanza la presenza degli osservatori regionali in
ragione di uno per regione, così da eliminare il criterio
dell'estrazione a sorte, da consentire l'equilibrio tra la
rappresentanza di associazioni a carattere nazionale e
associazioni locali;
2) le leggi regionali istitutive degli osservatori
regionali di cui all'articolo 14 dovrebbero prevedere criteri
di iscrizione omogenei per tutto il territorio nazionale, e
prevedere la rappresentanza di associazioni, movimenti,
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gruppi, coordinamenti o federazioni locali, eletti con voto
segreto dalla Consulta regionale delle associazioni, cui
partecipa con diritto di voto un socio in rappresentanza di
ogni associazione iscritta nei registri regionali di cui
all'articolo 7, comma 4 e i criteri secondo cui ogni
Osservatorio regionale nomina il proprio rappresentante presso
l'Osservatorio nazionale. All'Osservatorio regionale
dovrebbero essere assegnate sul territorio regionale
competenze analoghe a quelle attribuite ai sensi dell'articolo
12, comma 2, all'Osservatorio nazionale;
e con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, dopo il comma 3, sia inserito il
seguente: "4. Non sono associazioni di promozione sociale
quelle associazioni che, pur nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1, risultino stabilmente collegate da vincoli
associativi e/o economici con soggetti italiani o stranieri
aventi finalità di lucro";
2) all'articolo 3, comma 1, lettera f), le
parole: "alla presente disposizione" siano sostituite dalle
parole: "all'elettività delle cariche associative";
3) all'articolo 4, comma 2, la parola:" 2" sia
sostituita dalla seguente: "5";
4) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole: "possono,
inoltre, assumere" siano inserite le seguenti: "nel rispetto
dei contratti nazionali di lavoro dei rispettivi comparti";
5) all'articolo 31, comma 1, le parole: "6 mesi" siano
sostituite dalle seguenti: " 1 anno";
6) all'articolo 32, comma 2, le parole da: "e sono
rilasciate" fino alla fine del comma siano soppresse;
7) all'articolo 32, il comma 4 sia soppresso;
8) all'articolo 33, comma 1, la parola: "istituzionali"
sia sostituita dalla seguente: "associative" e siano, infine,
aggiunte le parole: "stabilendo territorialmente vincoli per
destinazione d'uso ad attività di associazioni di promozione
sociale".
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