| (Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica riconosce il valore sociale
dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue
molteplici attività come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le
sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua
autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento
di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3,
secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i
principi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e
gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di
favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono
agli obiettivi di cui al presente articolo.
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