| (Associazioni di promozione sociale).
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le
associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
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gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine
di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati
o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati. 2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti
della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono
altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e
le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni
con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni
di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di
azioni o quote di natura patrimoniale.
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