| (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni
e alle cancellazioni).
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in
via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a
carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale,
che decide previa acquisizione del parere vincolante
dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso
si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o
nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al
Presidente della giunta regionale o provinciale, previa
acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale
previsto dall'articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e
avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni
caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente, che decide, in camera di
consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle
parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua
notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse
modalità entro sessanta giorni.
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