| (Istituzione e composizione dell'Osservatorio
nazionale).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito
l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito
denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la
solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10
rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a
sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6
esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere
iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi
componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno,
dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono
essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la
spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450
milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un
regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse
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finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli
affari sociali.
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