Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2652
DDL0159-0026
Progetto di legge Camera n. 159/RED - testo redigente - (DDL13-159/RED)
(suddiviso in 51 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969. TESTIPDL
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC159A50 ZZ13 ZZPD
               (Funzionamento e attribuzioni).
     1.  Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che
  ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta
  un apposito regolamento entro sessanta giorni
  dall'insediamento.   2. Con regolamento, approvato con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge
  23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le
  procedure per la gestione delle risorse assegnate
  all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il
  Dipartimento per gli affari sociali.   3. All'Osservatorio
  sono assegnate le seguenti competenze:
       a)  assistenza alla Presidenza del Consiglio dei
  Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e
  nell'aggiornamento del registro nazionale;
       b)  promozione di studi e ricerche
  sull'associazionismo in Italia e all'estero;
       c)  pubblicazione di un rapporto biennale
  sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di
  attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
  sull'associazionismo;
       d)  sostegno delle iniziative di formazione e di
  aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative
  nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei
  settori disciplinati dalla presente legge;
       e)  pubblicazione di un bollettino periodico di
  informazione e promozione di altre iniziative volte alla
  diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di
  valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
 
                              Pag. 24
 
       f)  approvazione di progetti sperimentali elaborati,
  anche in collaborazione con gli enti locali, dalle
  associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per
  fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
  l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
  avanzate;
       g)  promozione di scambi di conoscenze e forme di
  collaborazione fra le associazioni di promozione sociale
  italiane e fra queste e le associazioni straniere;
       h)  organizzazione, con cadenza triennale, di una
  conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale
  partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni
  interessate;
       i)  esame dei messaggi di utilità sociale redatti
  dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
  7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri.
     4.  Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si
  avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione
  dal Dipartimento per gli affari sociali.
     5.  Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni
  per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal
  2001.
 
DATA=000718 FASCID=DDL13-159/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0159 TOTPAG=0036 TOTDOC=0051 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=004 PAGFIN=0024 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=015900A50 FASCIDC=13DDL0159 A50 SORTNAV=0015900A500 00000 ZZDDLC159A50 NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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