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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2657
DDL0159-0031
Progetto di legge Camera n. 159/RED - testo redigente - (DDL13-159/RED)
(suddiviso in 51 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969. TESTIPDL
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC159A50 ZZ13 ZZPD
                       (Partecipazione
                 alla composizione del CNEL).
     1.  L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il
  volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale
  dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone
  indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
  organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
     2.  L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30
  dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il
  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di
  esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione
  sociale e delle organizzazioni di volontariato e
  rappresentanti delle categorie produttive, in numero di
  centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente
  ripartizione:":
       3.  All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936
  del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:
  "I- bis)  dieci rappresentanti delle associazioni di
  promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei
  quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio
  nazionale dell'associazionismo e cinque designati
  dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".
     4.  All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo
  il comma 2 è inserito il seguente:
     "2-bis.  I rappresentanti delle associazioni di
  promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono
  designati ai sensi delle norme vigenti.  Le designazioni sono
  comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".
     5.  Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni
  per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal
  2001.
 
DATA=000718 FASCID=DDL13-159/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0159 TOTPAG=0036 TOTDOC=0051 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= FPD PAGINIZ=0026 RIGINIZ=005 PAGFIN=0026 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=015900A50 FASCIDC=13DDL0159 A50 SORTNAV=0015900A500 00000 ZZDDLC159A50 NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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