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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


266
DDL0014-0008
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL13-14)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ13 ZZDL ZZPR
                   (Pubblicità elettorale).
        1.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
  fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle
  elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che
  contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla
  denominazione del soggetto politico, al contrassegno del
  soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad
  una determinata forza politica.
      2.  Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità
  politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative
  false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di
  suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei
  competitori lesiva dei diritti della persona.
      3.  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è
  vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria
  pubblica.
 
                              Pag. 16
 
      4.  Le inserzioni e gli spot di pubblicità
  elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto
  rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita
  scritta "pubblicità elettorale".
      5.  Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono
  computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
  previsti dalla legge.
      6.  A partire dal trentesimo giorno precedente la data
  delle elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale,
  anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se
  relativa a successive consultazioni elettorali indette.  In
  tale ultimo caso, il divieto può essere derogato, tenuto conto
  del numero degli elettori interessati e della rilevanza
  territoriale delle elezioni, con provvedimento del Garante.  La
  presente disposizione non si applica alle consultazioni
  referendarie, per le quali è ammessa la pubblicità elettorale
  fino a tutto il penultimo giorno prima della data della
  consultazione referendaria.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0028 TOTDOC=0028 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0015 RIGINIZ=028 PAGFIN=0016 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=13DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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