| (Pubblicità elettorale).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle
elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che
contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla
denominazione del soggetto politico, al contrassegno del
soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad
una determinata forza politica.
2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità
politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative
false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di
suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei
competitori lesiva dei diritti della persona.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è
vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria
pubblica.
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4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità
elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto
rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita
scritta "pubblicità elettorale".
5. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono
computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge.
6. A partire dal trentesimo giorno precedente la data
delle elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale,
anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se
relativa a successive consultazioni elettorali indette. In
tale ultimo caso, il divieto può essere derogato, tenuto conto
del numero degli elettori interessati e della rilevanza
territoriale delle elezioni, con provvedimento del Garante. La
presente disposizione non si applica alle consultazioni
referendarie, per le quali è ammessa la pubblicità elettorale
fino a tutto il penultimo giorno prima della data della
consultazione referendaria.
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