| (Modalità di propaganda e pubblicità elettorali).
1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e
tempi di propaganda e pubblicità elettorali per quantità e,
ove previste, per tariffe a condizioni di parità di
trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti
politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno
di essi.
2. Gli editori e le emittenti private che intendono
offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di
propaganda o di pubblicità elettorali devono darne tempestiva
comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della
programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i
contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai
soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni
di parità di trattamento. Tali soggetti, con le stesse
modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per
ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.
3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa
consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria
competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici
deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle
emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai
fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri
relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche
della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono
attenere per il conseguimento delle finalità dettate dal
presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta,
trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con
particolare riferimento alle tariffe massime, al numero
massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa
per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle
caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalità di
distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre
modalità di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed
inserzioni sulla stampa.
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