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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


267
DDL0014-0009
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL13-14)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
...Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996. Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ13 ZZDL ZZPR
      (Modalità di propaganda e pubblicità elettorali).
        1.  Le emittenti private e gli editori offrono spazi e
  tempi di propaganda e pubblicità elettorali per quantità e,
  ove previste, per tariffe a condizioni di parità di
  trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti
  politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno
  di essi.
      2.  Gli editori e le emittenti private che intendono
  offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di
  propaganda o di pubblicità elettorali devono darne tempestiva
  comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della
  programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i
  contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai
  soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni
  di parità di trattamento.  Tali soggetti, con le stesse
  modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per
  ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.
      3.  La Commissione parlamentare ed il Garante, previa
  consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria
  competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici
  deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle
  emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai
  fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri
  relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche
  della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono
  attenere per il conseguimento delle finalità dettate dal
  presente decreto.  Il Garante detta i criteri di offerta,
  trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con
  particolare riferimento alle tariffe massime, al numero
  massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa
  per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle
  caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalità di
  distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre
  modalità di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed
  inserzioni sulla stampa.
 
DATA=960319 FASCID=DDL13-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0028 TOTDOC=0028 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0016 RIGINIZ=020 PAGFIN=0016 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=13DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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