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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2673
DDL0159-0047
Progetto di legge Camera n. 159/RED - testo redigente - (DDL13-159/RED)
(suddiviso in 51 Unità Documento)
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969. TESTIPDL
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC159A50 ZZ13 ZZPD
                        (Convenzioni).
     1.  Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
  di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
  possono stipulare convenzioni con le associazioni di
  promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri
  di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività
  previste dallo statuto verso terzi.
 
                              Pag. 33
 
     2.  Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
  garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
  con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.
  Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni
  e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
  rimborso delle spese.
     3.  Le associazioni di promozione sociale che svolgono
  attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
  aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le
  malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa,
  nonché per la responsabilità civile verso terzi.
     4.  Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, sono individuati
  meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
  numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi
  controlli.
     5.  La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento
  essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
  carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
  medesima.
     6.  Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano
  alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla
  data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=000718 FASCID=DDL13-159/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0159 TOTPAG=0036 TOTDOC=0051 NDOC=0047 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= PD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=025 PAGFIN=0033 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=015900A50 FASCIDC=13DDL0159 A50 SORTNAV=0015900A500 00000 ZZDDLC159A50 NDOC0047 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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