| 2673 | |
| DDL0159-0047 | |
| Progetto di legge Camera n. 159/RED
- testo redigente - (DDL13-159/RED)
| |
| (suddiviso in 51 Unità Documento)
| |
|
Unità Documento n.47 (che inizia a pag.32 dello stampato)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969.
TESTIPDL
| |
| ...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969.
| |
| | |
| ...TESTO DEGLI ARTICOLI
FORMULATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REDIGENTE
Disciplina delle associazioni
di promozione sociale.
| |
| Art. 30.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC159A50
ZZ13 ZZPD
| |
| | |
| | |
| (Convenzioni).
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri
di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività
previste dallo statuto verso terzi.
Pag. 33
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a
garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni
e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono
attività mediante convenzioni devono assicurare i propri
aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le
malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi
controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a
carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano
alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
| |
| DATA=000718 FASCID=DDL13-159/RED
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0159
TOTPAG=0036 TOTDOC=0051
NDOC=0047 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= PD
PAGINIZ=0032 RIGINIZ=025 PAGFIN=0033 RIGFIN=026 UPAG=NO
PAGEIN=32 PAGEFIN=33
SORTRES= SORTDDL=015900A50
FASCIDC=13DDL0159 A50
SORTNAV=0015900A500 00000
ZZDDLC159A50 NDOC0047 TIPDOCP DOCTIT0011
NDOC0011
| |