| (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni
pubbliche).
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture
civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali
possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa
di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di
pluralismo e di uguaglianza.
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2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione
di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può
concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di
alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di
svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o
gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione
che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro
degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate
ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri
associati. Per tali attività le associazioni sono tenute
a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.
Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie
iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo
di specificare che esse sono riservate ai propri soci.
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