| (Strutture per lo svolgimento
delle attività sociali).
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per
lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986,
n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) ad associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali;".
3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite
le seguenti: " nonché ad associazioni di promozione sociale
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iscritte nei registri nazionale e regionali,". Per gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno
2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i
locali nei quali si svolgono le relative attività sono
compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste
dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di
costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di
adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le
finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative
attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
attiene all'accesso al credito agevolato.
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