Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2675
DDL0159-0049
Progetto di legge Camera n. 159/RED - testo redigente - (DDL13-159/RED)
(suddiviso in 51 Unità Documento)
Unità Documento n.49 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969. TESTIPDL
...C159, C285, C577, C1167, C2674, C3300, C3969.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Art. 32.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC159A50 ZZ13 ZZPD
                (Strutture per lo svolgimento
                   delle attività sociali).
     1.  Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
  concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro
  proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle
  associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di
  volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per
  lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
     2.  All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986,
  n. 390, dopo la lettera  b),  è inserita la seguente:
       "b-bis)  ad associazioni di promozione sociale
  iscritte nei registri nazionale e regionali;".
     3.  All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
  n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite
  le seguenti: " nonché ad associazioni di promozione sociale
 
                              Pag. 35
 
  iscritte nei registri nazionale e regionali,".  Per gli oneri
  derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la
  spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno
  2000.
     4.  La sede delle associazioni di promozione sociale ed i
  locali nei quali si svolgono le relative attività sono
  compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste
  dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 97 del 16 aprile
  1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
     5.  Per concorrere al finanziamento di programmi di
  costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di
  adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
  manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le
  finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative
  attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di
  promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
  risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o
  agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto
  attiene all'accesso al credito agevolato.
 
DATA=000718 FASCID=DDL13-159/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0159 TOTPAG=0036 TOTDOC=0051 NDOC=0049 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= PD PAGINIZ=0034 RIGINIZ=019 PAGFIN=0035 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=34 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=015900A50 FASCIDC=13DDL0159 A50 SORTNAV=0015900A500 00000 ZZDDLC159A50 NDOC0049 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



Ritorna al menu della banca dati