| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno
2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962
milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
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economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000,
lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a
decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e
lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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