| (Informazione elettorale).
1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa
consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria
Pag. 17
competenza, definiscono, in tempo utile ai fini
dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai
quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente
decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono
conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private
nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di
garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la
completezza e l'imparzialità della stessa.
| |