| 1. L'aliquota IVA per l'acquisto di biciclette e di parti
componenti delle biciclette stesse è fissata al 9 per
cento.
2. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
inserita la dizione: "Biciclette e parti componenti delle
biciclette stesse".
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