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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2683
DDL0161-0002
Progetto di legge Camera n. 161 - testo presentato - (DDL13-161)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C161. TESTIPDL
...C161.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC161 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - All'inizio della XII legislatura
  il Presidente del Consiglio, Berlusconi, nel suo discorso per
  la fiducia al Governo, pronunciato alla Camera il 16 maggio
  1994, soffermandosi in merito alla qualità ed ai dati
  quantitativi del lavoro legislativo e del rapporto fra Governo
  e Parlamento, in particolare affermava che tale situazione "ha
  portato ad un vero paradosso: una forma di Governo
  virtualmente extraparlamentare"; aggiungendo: "Il Presidente
  Carlo Azeglio Ciampi, al quale vanno i sensi della mia stima,
  sarebbe il primo a convenire con me sul fatto che l'ingente
  numero di decreti-legge a cui si è sentito obbligato il suo
  Governo è indizio, al di là della specifica situazione in cui
  il Ministero che ci ha preceduto si è trovato ad operare, di
  una patologica incapacità dello Stato a fare fronte ai suoi
  compiti nelle forme della correttezza costituzionale"; infine
  concludendo: "Questo Governo si impegna a rimuovere, nelle
  forme possibili, l'ingombrante eredità di quasi settanta
  decreti legge non convertiti, e in pari tempo a ridurre l'area
  della decretazione d'urgenza secondo i princìpi della
  Costituzione e la legge che li attua; ma richiede al
  Parlamento uno sforzo eccezionale di comprensione verso
  l'esigenza, che la grande maggioranza dei cittadini sente come
  mai prima d'ora, di mettere il Governo in grado di realizzare
  il proprio programma...".
     All'atto della fiducia il Presidente del Consiglio aveva
  attribuito al suo Governo il compito e la volontà di superare
  ciò che, sotto il profilo legislativo, in assenza di limiti
  può determinare e in parte ha prodotto una condizione
  istituzionale intollerabile.  Tali orientamenti, peraltro
  inficiati da una lettura politica delle responsabilità
  nell'uso e abuso della decretazione d'urgenza, non hanno avuto
 
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  alcun esito.  Al contrario se il ricorso ordinario alla
  decretazione d'urgenza è stata una delle anomalie profonde del
  nostro assetto istituzionale - che anche la riforma dei
  regolamenti parlamentari ha tentato di affrontare - si
  ripropone oggi, nella presunta Seconda Repubblica in termini
  più gravi della sostanziale continuità con il passato.
     Con il Governo Berlusconi, il ricorso sistematico alla
  decretazione d'urgenza avveniva nella sostanziale assenza del
  potere di iniziativa parlamentare attribuito al Governo in
  relazione agli indirizzi programmatici assunti
  dall'esecutivo.
     In secondo luogo rilevanti obiezioni di merito, in ordine
  alla omogeneità dei provvedimenti adottati ed alla congruità
  della loro copertura finanziaria, delineano una condizione
  senza precedenti.
     Infine, per l'insieme di tali ragioni, il Governo
  Berlusconi dimostrava la propria irresponsabilità nei
  confronti delle proposte di revisione della parte seconda
  della Costituzione, contenute nel progetto di legge
  costituzionale presentato dalla Commissione parlamentare per
  le riforme istituzionali nella XI legislatura.
     Sotto questo profilo le indicazioni della Commissione
  parlamentare per le riforme istituzionali, nell'ambito della
  forma di governo parlamentare e, quindi, del rafforzamento
  della capacità decisionale del Governo e dei poteri di
  indirizzo e di controllo parlamentare, e come ricordato dal
  relatore sulla "forma di governo" Bassanini, richiamano ed
  ampliano la precedente elaborazione della "Commissione
  Bozzi".
     Nel progetto di revisione della Commissione parlamentare
  per le riforme istituzionali, l'introduzione dell'obbligo
  delle Camere di giungere alla deliberazione finale sulla
  conversione in legge entro il termine costituzionale di
  sessanta giorni e, in particolare, l'inemendabilità dei
  decreti-legge sono legati all' indicazione delle materie per
  le quali è ammessa la potestà del Governo di emanare atti
  provvisori aventi forza di legge ("sicurezza nazionale,
  calamità naturali, norme finanziarie cosiddette catenaccio,
  recepimento e attuazione di norme comunitarie, quando dal
  ritardo della loro entrata in vigore possa derivare
  responsabilità per inadempimento di obblighi comunitari").  La
  sostanza del rapporto fra i vincoli ai poteri del Parlamento e
  quelli alla potestà legislativa dell'esecutivo, è materia
  demandata alla modifica dei regolamenti parlamentari in ordine
  ai poteri di programmazione e disciplina dei lavori da parte
  dei Presidenti delle Camere.  Sempre "in connessione" con tali
  disposizioni è l'introduzione del divieto di reiterazione dei
  decreti-legge respinti dalle Camere in sede di conversione o
  comunque non convertiti, e il divieto di "ripristinare con
  decreto-legge l'efficacia di disposizioni dichiarate
  illegittime dalla Corte costituzionale.  In ordine alla
  omogeneità ed alla congruità del decreti-legge essenziali
  dovranno essere le prerogative costituzionali del Capo dello
  Stato.
     I casi di "legislazione provvisoria" hanno ormai
  esautorato il Parlamento delle proprie funzioni legislative e
  richiedono, a nostro avviso, di privilegiare l'obiettivo del
  Parlamento come "organo di grande legislazione" - indicato
  dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali -
  attraverso una modifica parziale dell'articolo 77 della
  Costituzione che salvaguardi il rispetto del termine
  costituzionale di sessanta giorni per la deliberazione
  relativa alla conversione in legge da parte delle Camere e il
  divieto di reiterazione dei decreti non convertiti in legge e
  di ripristino dell'efficacia di disposizioni dichiarate
  illegittime dalla Corte costituzionale.  In particolare, per
  quanto riguarda i termini entro cui le Camere devono giungere
  alla deliberazione circa la conversione in legge dei decreti,
  è importante fare riferimento a quanto previsto al comma
  quinto dell'articolo 78 del regolamento del Senato laddove si
  dispone che "il disegno di legge di conversione, presentato
  dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del
  giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la
  votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal
  deferimento".  Mentre in ordine al pronunciamento delle Camere
  sui presupposti di necessità ed urgenza non meno essenziale è
  il richiamo del comma quarto dell'articolo 78 del regolamento
  del Senato secondo cui qualora la deliberazione di non
  sussistenza "riguardi parti o singole disposizioni del
  decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi
  effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni,
 
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  che si intendono soppresse".  In questa direzione si auspicano
  le necessarie innovazioni nel regolamento della Camera dei
  deputati.
     In generale, tale iniziale innovazione dell'articolo 77
  della Costituzione non preclude, anzi sollecita, l'esame e
  l'approvazione del complesso delle norme costituzionali,
  proposte dalla Commissione parlamentare per le riforme
  istituzionali, in ordine al necessario processo di
  delegificazione ed alla limitazione del potere di interferenza
  del Governo con la funzione legislativa del Parlamento tramite
  il rafforzamento della stabilità dell'esecutivo connessa
  all'introduzione della sfiducia costruttiva (all'articolo 94
  della Costituzione), sulla base delle indicazioni contenute
  nella relazione sulla forma di governo al progetto di legge
  costituzionale della Commissione parlamentare per le riforme
  istituzionali.
     I dati della XII legislatura costituiscono una autorevole
  conferma delle valutazioni fin qui espresse; con una lettera
  inviata al Presidente del Consiglio il 29 settembre 1994, sono
  stati oggetto di un fermo richiamo del Presidente della
  Camera.  Nella trascorsa legislatura ad ottobre 1994 già erano
  stati presentati 219 decreti-legge, di cui meno di un terzo
  erano i provvedimenti presentati nella precedente legislatura
  e reiterati nella XII.  E' un dato quantitativo grave quanto le
  norme costituzionali disattese in ordine alla omogenità ed
  alla congruità del decreti-legge.  Già nel primo mese del
  Governo Berlusconi - come indicato da un  dossier
  presentato dai gruppi progressisti federativi in merito al
  fabbisogno finanziario indotto dai decreti-legge di
  quell'esecutivo - assai preoccupante era l'assenza di ogni
  misura di coordinamento con il Documento di programmazione
  economico-finanziaria, con evidenti cesure sia in rapporto
  all'articolo 81 della Costituzione, sia alle norme della legge
  n.  362 del 1988; "le dimensioni delle conseguenze finanziarie
  di queste prime decisioni - affermava il  dossier  dei
  progressisti nella introduzione del capogruppo alla Camera,
  onorevole Luigi Berlinguer - sono allarmanti: in un solo mese
  di governo si è dilatato il fabbisogno del settore pubblico,
  per il 1994, di circa 4 mila miliardi".  Non è una
  semplificazione affermare che in presenza di una tendenza
  costante del Governo alla "legislazione provvisoria" con
  durata permanente, elevato e insostenibile è stato il livello
  di pressione nei confronti dei nostri squilibri finanziari.
     Con la seguente proposta di legge costituzionale, composta
  di un solo articolo, si propone la sostituzione dell'articolo
  77 della Costituzione, prevedendo: al primo comma che il
  Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge
  ordinaria, senza delegazione delle Camere; al secondo comma
  che il Governo, sotto la sua responsabilità, in casi
  straordinari di necessità ed urgenza, può adottare
  provvedimenti provvisori con forza di legge che deve
  presentare alle Camere il giorno stesso chiedendone la
  conversione in legge e che le Camere, anche se sciolte, sono
  appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni;
  al comma terzo che il Governo non può, con decreti, rinnovare
  disposizioni di decreti non convertiti in legge oppure
  ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
  illegittime dalla Corte costituzionale; al comma quarto che i
  decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di
  carattere specifico ed omogeneo; al comma quinto che le Camere
  devono deliberare sulla conversione in legge del provvedimento
  entro il termine costituzionale di sessanta giorni dalla
  pubblicazione e sulla base dei regolamenti parlamentari che
  attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari; al comma sesto
  che i decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono
  convertiti in legge entro sessanta giorni e che le Camere
  possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
  base dei decreti non convertiti.
 
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