| 1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare
disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata
applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in
legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione. I
regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri
necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti".
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