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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2684
DDL0161-0003
Progetto di legge Camera n. 161 - testo presentato - (DDL13-161)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C161. TESTIPDL
...C161.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC161 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
     "Art.  77. - Il Governo non può, senza delegazione
  delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
  ordinaria.
     Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
  Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
  provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
  presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
  sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
  cinque giorni.
     Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare
  disposizioni di decreti non convertiti in legge, né
  ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate
  illegittime dalla Corte costituzionale.
     I decreti devono contenere misure di immediata
  applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
     Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in
  legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione.  I
  regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri
  necessari.
     I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro
  sessanta giorni non sono convertiti in legge.  Le Camere
  possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
  sulla base dei decreti non convertiti".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-161 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0161 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=029 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=016100 00 FASCIDC=13DDL0161 SORTNAV=0016100 000 00000 ZZDDLC161 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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