| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
che nel 1989 è stata presentata al Senato e nella XII
legislatura alla Camera, è ora riproposta.
Alle ragioni fondamentali che ne avevano motivato
l'elaborazione a dieci anni dall'introduzione della legge n.
194 del 1978, cioè la reale tutela delle garanzie per la
donna, si aggiunse all'inizio della precedente legislatura con
il Governo Berlusconi, la necessaria iniziativa, anche di
ordine legislativo, in opposizione ad orientamenti di governo
che manifestarono la volontà di negare il diritto
all'aborto.
La seguente proposta di legge prevede l'inserimento delle
disposizioni sull'obiezione di coscienza all'interno della
legge n. 194 del 1978, al fine di garantire la effettiva e
piena funzionalità dei servizi di fisiopatologia della
riproduzione. In altri termini, vuole impedire la cosiddetta
"obiezione di struttura" che, laddove si è determinata, ha
risposto sì al diritto individuale di obiezione nei confronti
della interruzione di gravidanza ma ha anche contrapposto la
responsabilità del servizio alle finalità della legge. Ciò è
stato reso possibile anche in ragione dei limiti costitutivi
della legislazione introdotta nel 1978, che sotto molti
aspetti evidenzia un impianto giuridico debole rispetto alle
finalità generali della legge e in primo luogo in ordine
all'obbligo di garantire comunque la possibilità
dell'effettuazione dell'interruzione di gravidanza. Tali
limiti, normativi e di applicazione della legge, derivano
dalla falsa prospettiva secondo cui il problema era e rimane
rappresentato dall'aborto di Stato e non invece dal pieno e
definitivo riconoscimento di un diritto di libertà.
I dati relativi alle interruzioni di gravidanza in Italia,
secondo una tendenza costante dall'inizio degli anni '80 ad
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oggi, privano di fondamento la tesi secondo cui l'aborto sia
strumento di contraccezione e di controllo delle nascite. Tesi
che è comune alle contestazioni più radicali nei confronti
della legislazione in materia di interruzioni di gravidanza e,
dunque, alle ipotesi di revisione in senso restrittivo della
normativa vigente. Tale tesi è estranea alle finalità ed al
dettato della legge n. 194 del 1978, mentre al contrario molti
e complessi sono i problemi di applicazione della normativa
nelle strutture pubbliche.
La posizione espressa dal Vaticano nella Conferenza
internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo dell'ONU (Il
Cairo, settembre 1994) ha contestato esplicitamente la
versione originaria del documento finale che invitava a
prestare assistenza alla interruzione della gravidanza "senza
limiti o alcuna restrizione", vincolando ogni valutazione in
ordine alla politica demografica e sviluppo alla sfera della
responsabilità nell'area della sessualità umana. La posizione
più intransigente e più vicina alle tesi sostenute dalla
Chiesa cattolica alla Conferenza dell'ONU, analoga a quella
del mondo islamico, fu espressa dal Governo italiano. L'Italia
aderì ad una linea che ha scelto l'aborto come elemento di
conflitto con i paesi occidentali e per un diverso ruolo della
Chiesa nel nuovo sistema di relazioni internazionali.
Obiettivi legittimi per la Chiesa cattolica ma incompatibili
con la tradizionale collocazione internazionale
dell'Italia.
Che sia del tutto immotivata una revisione in senso
restrittivo della normativa in materia di interruzioni di
gravidanza, che l'introduzione della legge n. 194 del 1978
non abbia favorito l'aborto, è dimostrato dalla realtà; sia
che si tenga conto dei valori assoluti, sia che si prendano in
esame i dati analitici. Citiamo, a tale proposito, i dati più
recenti, contenuti nella Relazione del Ministro della sanità
relativa ai dati preliminari del 1994 ed a quelli definitivi
del 1993. In base ai dati preliminari, le interruzioni
volontarie di gravidanza nel primo semestre 1994 sono stimate
in 143.344, con una riduzione del 5 per cento rispetto al 1993
(155.172).
E' la conferma, come già sottolineato, della costante
diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza, sia
in valori assoluti sia considerando il tasso di abortività:
dal 1983 al 1992 siamo a -33,7 per cento in valori assoluti, a
-36,7 per cento per quanto riguarda il tasso di abortività.
Con un tasso di abortività intorno al 10 per cento (- 4,8 per
cento rispetto al '93) l'Italia è nelle posizioni più basse
fra i paesi occidentali, CEE e dell'Est europeo.
L'obiezione di coscienza che in molte strutture
ospedaliere si è tradotta, nel caso in cui tale scelta sia
stata prevalente, in "obiezione di struttura" permane a
livelli molto elevati e insostenibili, in carenza della
normativa vigente, per l'applicazione della legge nelle
strutture pubbliche. La Relazione preliminare per il 1994
indica una percentuale di obiezione fra i ginecologi del 63,1
per cento, del 52,1 per cento per gli anestesisti e del 48,3
per cento nel personale paramedico. Ma in alcune regioni o
essenziali aree metropolitane i livelli di obiezione arrivano
all'80 per cento. E' evidente che in tali casi il fenomeno di
diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza nelle
strutture pubbliche non dà garanzia circa analoghi progressi
nella lotta all'aborto clandestino: l'AIED, alla fine degli
anni ottanta, stimava in almeno 150 mila i casi in questione.
Una tendenza che non è stata modificata, considerando le
difficoltà e gli ostacoli opposti in questi anni ad una seria
e moderna politica della contraccezione.
Con la presente proposta di legge intendiamo affermare il
principio che l'interruzione di gravidanza, essendo un
intervento previsto dalla legge, deve essere comunque
garantita. Il problema non è, quindi, aprire un contenzioso
con il mondo cattolico, bensì mantenere la salvaguardia della
loro obiezione morale nel rispetto del diritto di chi chiede
ad una struttura pubblica l'applicazione di una legge vigente.
Con questa proposta di legge abbiamo inteso anche dare una
risposta ai medici non obiettori, che in questi anni sono
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stati oggetto di dure polemiche e di pesanti esclusioni e
discriminazioni professionali.
L'articolo unico della proposta di legge prevede
l'inserimento delle disposizioni sull'obiezione di coscienza
all'interno della legge n. 194 del 1978 mediante l'aggiunta
di un articolo 9- bis.
Il comma 1 di tale articolo prevede l'istituzione di un
servizio di fisiopatologia della riproduzione (con competenze
in materia di contraccezione, diagnosi prenatale, pap-test,
e sterilizzazione oltre che di interruzione volontaria di
gravidanza) ed affida la responsabilità di questo ad un medico
non obiettore.
Il comma 2 ipotizza le conseguenze dell'obiezione di
coscienza del medico responsabile del servizio di
fisiopatologia della riproduzione.
Il comma 3 stabilisce che il suddetto servizio debba
essere garantito anche con la mobilità del personale, che deve
essere non obiettore almeno nella misura del 50 per cento.
Il comma 4 definisce le figure professionali che possono
avanzare la domanda di obiezione di coscienza.
Il comma 5 fa divieto della cosiddetta obiezione di
struttura.
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