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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2686
DDL0162-0002
Progetto di legge Camera n. 162 - testo presentato - (DDL13-162)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C162. TESTIPDL
...C162.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC162 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
  che nel 1989 è stata presentata al Senato e nella XII
  legislatura alla Camera, è ora riproposta.
     Alle ragioni fondamentali che ne avevano motivato
  l'elaborazione a dieci anni dall'introduzione della legge n.
  194 del 1978, cioè la reale tutela delle garanzie per la
  donna, si aggiunse all'inizio della precedente legislatura con
  il Governo Berlusconi, la necessaria iniziativa, anche di
  ordine legislativo, in opposizione ad orientamenti di governo
  che manifestarono la volontà di negare il diritto
  all'aborto.
     La seguente proposta di legge prevede l'inserimento delle
  disposizioni sull'obiezione di coscienza all'interno della
  legge n. 194 del 1978, al fine di garantire la effettiva e
  piena funzionalità dei servizi di fisiopatologia della
  riproduzione.  In altri termini, vuole impedire la cosiddetta
  "obiezione di struttura" che, laddove si è determinata, ha
  risposto sì al diritto individuale di obiezione nei confronti
  della interruzione di gravidanza ma ha anche contrapposto la
  responsabilità del servizio alle finalità della legge.  Ciò è
  stato reso possibile anche in ragione dei limiti costitutivi
  della legislazione introdotta nel 1978, che sotto molti
  aspetti evidenzia un impianto giuridico debole rispetto alle
  finalità generali della legge e in primo luogo in ordine
  all'obbligo di garantire comunque la possibilità
  dell'effettuazione dell'interruzione di gravidanza.  Tali
  limiti, normativi e di applicazione della legge, derivano
  dalla falsa prospettiva secondo cui il problema era e rimane
  rappresentato dall'aborto di Stato e non invece dal pieno e
  definitivo riconoscimento di un diritto di libertà.
     I dati relativi alle interruzioni di gravidanza in Italia,
  secondo una tendenza costante dall'inizio degli anni '80 ad
 
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  oggi, privano di fondamento la tesi secondo cui l'aborto sia
  strumento di contraccezione e di controllo delle nascite.  Tesi
  che è comune alle contestazioni più radicali nei confronti
  della legislazione in materia di interruzioni di gravidanza e,
  dunque, alle ipotesi di revisione in senso restrittivo della
  normativa vigente.  Tale tesi è estranea alle finalità ed al
  dettato della legge n. 194 del 1978, mentre al contrario molti
  e complessi sono i problemi di applicazione della normativa
  nelle strutture pubbliche.
  La posizione espressa dal Vaticano nella Conferenza
  internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo dell'ONU (Il
  Cairo, settembre 1994) ha contestato esplicitamente la
  versione originaria del documento finale che invitava a
  prestare assistenza alla interruzione della gravidanza "senza
  limiti o alcuna restrizione", vincolando ogni valutazione in
  ordine alla politica demografica e sviluppo alla sfera della
  responsabilità nell'area della sessualità umana.  La posizione
  più intransigente e più vicina alle tesi sostenute dalla
  Chiesa cattolica alla Conferenza dell'ONU, analoga a quella
  del mondo islamico, fu espressa dal Governo italiano.  L'Italia
  aderì ad una linea che ha scelto l'aborto come elemento di
  conflitto con i paesi occidentali e per un diverso ruolo della
  Chiesa nel nuovo sistema di relazioni internazionali.
  Obiettivi legittimi per la Chiesa cattolica ma incompatibili
  con la tradizionale collocazione internazionale
  dell'Italia.
     Che sia del tutto immotivata una revisione in senso
  restrittivo della normativa in materia di interruzioni di
  gravidanza, che l'introduzione della legge n.  194 del 1978
  non abbia favorito l'aborto, è dimostrato dalla realtà; sia
  che si tenga conto dei valori assoluti, sia che si prendano in
  esame i dati analitici.  Citiamo, a tale proposito, i dati più
  recenti, contenuti nella Relazione del Ministro della sanità
  relativa ai dati preliminari del 1994 ed a quelli definitivi
  del 1993.  In base ai dati preliminari, le interruzioni
  volontarie di gravidanza nel primo semestre 1994 sono stimate
  in 143.344, con una riduzione del 5 per cento rispetto al 1993
  (155.172).
     E' la conferma, come già sottolineato, della costante
  diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza, sia
  in valori assoluti sia considerando il tasso di abortività:
  dal 1983 al 1992 siamo a -33,7 per cento in valori assoluti, a
  -36,7 per cento per quanto riguarda il tasso di abortività.
  Con un tasso di abortività intorno al 10 per cento (- 4,8 per
  cento rispetto al '93) l'Italia è nelle posizioni più basse
  fra i paesi occidentali, CEE e dell'Est europeo.
  L'obiezione di coscienza che in molte strutture
  ospedaliere si è tradotta, nel caso in cui tale scelta sia
  stata prevalente, in "obiezione di struttura" permane a
  livelli molto elevati e insostenibili, in carenza della
  normativa vigente, per l'applicazione della legge nelle
  strutture pubbliche.  La Relazione preliminare per il 1994
  indica una percentuale di obiezione fra i ginecologi del 63,1
  per cento, del 52,1 per cento per gli anestesisti e del 48,3
  per cento nel personale paramedico.  Ma in alcune regioni o
  essenziali aree metropolitane i livelli di obiezione arrivano
  all'80 per cento.  E' evidente che in tali casi il fenomeno di
  diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza nelle
  strutture pubbliche non dà garanzia circa analoghi progressi
  nella lotta all'aborto clandestino: l'AIED, alla fine degli
  anni ottanta, stimava in almeno 150 mila i casi in questione.
  Una tendenza che non è stata modificata, considerando le
  difficoltà e gli ostacoli opposti in questi anni ad una seria
  e moderna politica della contraccezione.
     Con la presente proposta di legge intendiamo affermare il
  principio che l'interruzione di gravidanza, essendo un
  intervento previsto dalla legge, deve essere comunque
  garantita.  Il problema non è, quindi, aprire un contenzioso
  con il mondo cattolico, bensì mantenere la salvaguardia della
  loro obiezione morale nel rispetto del diritto di chi chiede
  ad una struttura pubblica l'applicazione di una legge vigente.
  Con questa proposta di legge abbiamo inteso anche dare una
  risposta ai medici non obiettori, che in questi anni sono
 
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  stati oggetto di dure polemiche e di pesanti esclusioni e
  discriminazioni professionali.
     L'articolo unico della proposta di legge prevede
  l'inserimento delle disposizioni sull'obiezione di coscienza
  all'interno della legge n.  194 del 1978 mediante l'aggiunta
  di un articolo 9- bis.
     Il comma 1 di tale articolo prevede l'istituzione di un
  servizio di fisiopatologia della riproduzione (con competenze
  in materia di contraccezione, diagnosi prenatale,  pap-test,
  e sterilizzazione oltre che di interruzione volontaria di
  gravidanza) ed affida la responsabilità di questo ad un medico
  non obiettore.
     Il comma 2 ipotizza le conseguenze dell'obiezione di
  coscienza del medico responsabile del servizio di
  fisiopatologia della riproduzione.
     Il comma 3 stabilisce che il suddetto servizio debba
  essere garantito anche con la mobilità del personale, che deve
  essere non obiettore almeno nella misura del 50 per cento.
     Il comma 4 definisce le figure professionali che possono
  avanzare la domanda di obiezione di coscienza.
     Il comma 5 fa divieto della cosiddetta obiezione di
  struttura.
 
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