| 1. Dopo l'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
è inserito il seguente:
"Art. 9- bis. - 1. Al fine di garantire
l'applicazione della legge, senza alcuna discriminazione, gli
ospedali pubblici, nel caso in cui la divisione di ostetricia
e ginecologia sia diretta da un primario che ha sollevato
obiezione di coscienza ai sensi del comma 2, devono istituire
un servizio di fisiopatologia della riproduzione. Tale
servizio, oltre a svolgere i compiti specifici delle divisioni
di ostetricia e ginecologia, assicura la realizzazione dei
programmi connessi all'interruzione volontaria della
gravidanza e le finalità della legge. La responsabilità di
tale servizio è affidata ad un medico con la specializzazione
in ginecologia e ostetricia con funzione apicale, che non
abbia sollevato obiezione di coscienza.
2. L'eventuale obiezione di coscienza, che fosse
sollevata dal medico responsabile del servizio, di cui al
comma 1, è considerata a tutti gli effetti di legge come una
notifica di dimissioni dall'incarico, se il medico
precedentemente non era in organico nella struttura sanitaria;
sarà invece considerata come rinuncia all'incarico, e quindi
come richiesta di ritorno alle mansioni precedentemente
svolte, se il medico era già dipendente della struttura
sanitaria.
3. La possibilità di sollevare obiezione di
coscienza è riservata ai medici ginecologi ed alle ostetriche,
unici operatori direttamente impegnati nell'intervento
operatorio.
4. La funzionalità del servizio di fisiopatologia
della riproduzione è assicurata dalla presenza di personale
non obiettore per il quale sono estese in caso di obiezione le
disposizioni del comma 2. La funzionalità del servizio
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ostetrico e ginecologico dell'ospedale deve essere garantita
in ogni caso da un organico medico e paramedico, che almeno
per la metà non abbia sollevato obiezione di coscienza.
5. E' fatto obbligo a tutte le strutture di ricovero
e cura, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per
la ostetricia e ginecologia, di applicare la presente legge
relativamente all'interruzione volontaria della gravidanza
pena il decadimento della convenzione per il servizio di
ostetricia e ginecologia".
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