Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2687
DDL0162-0003
Progetto di legge Camera n. 162 - testo presentato - (DDL13-162)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C162. TESTIPDL
...C162.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC162 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n.  194,
  è inserito il seguente:
     "Art.  9- bis. - 1.  Al fine di garantire
  l'applicazione della legge, senza alcuna discriminazione, gli
  ospedali pubblici, nel caso in cui la divisione di ostetricia
  e ginecologia sia diretta da un primario che ha sollevato
  obiezione di coscienza ai sensi del comma 2, devono istituire
  un servizio di fisiopatologia della riproduzione.  Tale
  servizio, oltre a svolgere i compiti specifici delle divisioni
  di ostetricia e ginecologia, assicura la realizzazione dei
  programmi connessi all'interruzione volontaria della
  gravidanza e le finalità della legge.  La responsabilità di
  tale servizio è affidata ad un medico con la specializzazione
  in ginecologia e ostetricia con funzione apicale, che non
  abbia sollevato obiezione di coscienza.
       2.  L'eventuale obiezione di coscienza, che fosse
  sollevata dal medico responsabile del servizio, di cui al
  comma 1, è considerata a tutti gli effetti di legge come una
  notifica di dimissioni dall'incarico, se il medico
  precedentemente non era in organico nella struttura sanitaria;
  sarà invece considerata come rinuncia all'incarico, e quindi
  come richiesta di ritorno alle mansioni precedentemente
  svolte, se il medico era già dipendente della struttura
  sanitaria.
       3.  La possibilità di sollevare obiezione di
  coscienza è riservata ai medici ginecologi ed alle ostetriche,
  unici operatori direttamente impegnati nell'intervento
  operatorio.
       4.  La funzionalità del servizio di fisiopatologia
  della riproduzione è assicurata dalla presenza di personale
  non obiettore per il quale sono estese in caso di obiezione le
  disposizioni del comma 2.  La funzionalità del servizio
 
                               Pag. 5
 
  ostetrico e ginecologico dell'ospedale deve essere garantita
  in ogni caso da un organico medico e paramedico, che almeno
  per la metà non abbia sollevato obiezione di coscienza.
       5.  E' fatto obbligo a tutte le strutture di ricovero
  e cura, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per
  la ostetricia e ginecologia, di applicare la presente legge
  relativamente all'interruzione volontaria della gravidanza
  pena il decadimento della convenzione per il servizio di
  ostetricia e ginecologia".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-162 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0162 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=010 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=016200 00 FASCIDC=13DDL0162 SORTNAV=0016200 000 00000 ZZDDLC162 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati