| (Altre forme di propaganda elettorale).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni
forma di propaganda elettorale nei programmi della
concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da
quelli previsti dall'articolo 2. E' vietato ai registi, ai
conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel
contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di
voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi
ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento
corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da
non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle
libere scelte degli elettori. E' comunque vietato utilizzare
la composizione della programmazione per orientare le scelte
di voto.
2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di
intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici,
organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed
eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto
dei princìpi di correttezza ed imparzialità di cui al presente
decreto. E' vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia
di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei
soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli
ultimi cinque giorni della campagna elettorale soltanto a
condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie,
i rappresentanti della totalità dei soggetti politici
interessati.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione
degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio
pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza
equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione
del pubblico, ove previsto, è fatta, con i medesimi criteri,
almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la
trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un
contegno congruente con i princìpi del presente decreto e che
eventuali interventi telefonici in diretta e non concordati
con la concessionaria pubblica o con l'emittente privata non
influenzino le libere scelte degli elettori.
4. Per il
periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di
informazione, anche non elettorale, riconducibili alla
responsabilità di una specifica testata giornalistica
registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici
o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della
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esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della
parità di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi
da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali
e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti
politici o loro esponenti è vietata. Non si considera presenza
in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro
esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di
intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta
e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità
della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi
personali o citazioni dei soggetti medesimi.
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